Le ore eccedenti le 18 previste dal contratto, se derivano dalla particolare conformazione della cattedra devono essere considerate ai fini della buonuscita. E’ il caso delle cattedre di Scienze nei licei scientifici, che presentano un orario obbligatorio di 20 ore. Le 2 ore in più, quindi, non possono essere considerate alla stregua di lavoro straordinario. Tanto più che il lavoro supplementare non può essere imposto al lavoratore, essendo, per sua natura, facoltativo.
E’ sulla base di questi presupposti che il Tar della Calabria ha condannato l’amministrazione scolastica ad adeguare l’importo della buonuscita di 3 docenti di Scienze, che avevano lamentato la decurtazione della relativa somma.
Somma che, infatti era stata calcolata come se il loro orario di insegnamento fosse stato costituito da 18 ore + 2 ore di straordinario.
Il principio affermato dai giudici amministrativi è oramai consolidato in giurisprudenza, ma l’Amministrazione, fino ad ora, non ha ancora ritenuto di doverlo fare proprio con un provvedimento di recepimento.
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