Un docente supplente che non ha una cattedra intera, ma che per cause non imputabili allo stesso supplente è stato costretto a scegliere uno spezzone orario, ha diritto al completamento della cattedra fino ad un massimo di 18 ore nel caso delle scuole secondarie.
Questo diritto viene meno se il docente nel corso dello stesso anno scolastico ha rifiutato la supplenza su cattedra intera. Il diritto al completamento orario del supplente è previsto dall’art.4 comma 1 del DM 131/2007: Infatti in tale norma c’è scritto che l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Quindi secondo la normativa vigente un docente supplente in uno spezzone avrebbe diritto al completamento d’orario anche il frazionamento orario di disponibilità vacanti. Ciò significa che un docente che ha una supplenza fino al 30 giugno 2016 su nove ore avrebbe diritto al frazionamento di una cattedra disponibile per altre 9 ore.
Questa norma vale per tutte le cattedre in organico di diritto, di fatto e potenziato. Per cui nell’esempio suddetto un docente con 9 ore avrebbe il diritto, se inserito regolarmente in graduatorie d’istituto e se si giungesse a lui per una supplenza, ad avere il frazionamento orario anche di una cattedra dell’organico potenziato.
Tuttavia alcuni dirigenti scolastici, avendo posto un quesito al Miur, hanno deciso di non frazionare le cattedre di organico potenziato e di assegnarle per intero senza dare l’opportunità del completamento orario ai docenti già impegnati con uno spezzone. Ma questo è regolare? Per la normativa vigente non è affatto regolare, anzi è addirittura illegittimo.
Ci piacerebbe sapere se è vero che il Miur ha dato disposizioni di non frazionare l’orario delle cattedre dell’organico potenziato ed eventualmente capire perché. Ci piacerebbe sapere dai sindacati se sono a conoscenza di questa anomalia e quali sono le azioni da intraprendere se ad un supplente viene negato la possibilità di completare l’orario attraverso il frazionamento orario di una cattedra di organico potenziato.