Anche i supplenti hanno diritto alla conservazione del posto in caso di infortuni o di malattia.Lo prevede l’articolo 17 del contratto di lavoro stipulato lo scorso 14 febbraio per il biennio economico 2001-2002. Pertanto, le disposizioni contenute nell’articolo 26 del Contratto del 1995, in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio devono applicarsi anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina. Il motivo del provvedimento è costituito dal fatto che, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, non è ammissibile una qualche deroga a danno dei docenti precari. Dunque, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il docente a tempo determinato, così come pure il lavoratore Ata, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. E, in tale periodo, si avrà diritto anche all’intera retribuzione. Fermo restando che questi benefici saranno corrisposti solo per il periodo compreso nella nomina. In tutti gli altri casi, se l’assenza è dovuta ad una malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetterà, comunque, l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.