La chiamata diretta del dirigente scolastico

L’articolo 7 del DdL sulla “Buona Scuola” in corso di discussione alla Camera è uno dei pilastri del disegno normativo predisposto dal Governo.

In particolare, vorrei soffermarmi sui commi 2 e 4. Prima di affrontare i due commi, però, bisogna precisare che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, e dell’articolo 7, comma 4, i docenti che finiranno nell’organico funzionale, quello che in un primo momento coprirà posti vacanti, potenziamenti, progetti e supplenze per intenderci, sono divisi in tre categorie: i vincitori dell’ultimo concorso, gli iscritti nelle Gae e i docenti di ruolo che sono rientrati nelle operazioni di mobilità.

Non quindi i docenti di ruolo che rimangono nella scuola di appartenenza al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma della scuola.

Il comma 2 dell’articolo 7, in particolare, recita che “Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all’articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”.

Questo vuol dire che, non potendo in un primo momento il dirigente scolastico spostare i docenti di ruolo, può invece coprire i posti disponibili nell’organico della sua scuola o con i nuovi assunti provenienti dagli albi provinciali, oppure invitando un insegnante di ruolo che presta servizio presso un’altra scuola.

Ad esempio: ho la cattedra di filosofia libera? Invito il prof. X, di cui ammiro la produzione scientifica su Sartre o Heidegger, ad insegnarla nel mio istituto. Basta che renda pubblico il criterio della chiamata diretta.

Potrebbe essere lo stesso prof. a proporsi, vantando i suoi titoli culturali e le sue pubblicazioni. In entrambi i casi, mi pare si possa affermare che il prof. che accetti l’invito del dirigente o si proponga personalmente con esito positivo entri a far parte degli albi territoriali e non sia più di ruolo, con incarichi di volta in volta di durata triennale.

Sono problematiche scottanti, che il DdL non affronta e che gli stessi tecnici del Servizio Studi della Camera che hanno scritto le schede di lettura del DdL spingono ad affrontare.

Per tornare al caso esaminato, il prof. chiamato dal dirigente potrebbe provenire anche da una diversa provincia, tenendo conto che i ruoli saranno “regionali”, come afferma l’incipit del comma 4 dell’articolo 7?

Il comma 4 dell’articolo 7, invece, nel dire che al “personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e della proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2”, fa eccezione per il “caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi di cui al presente comma”.

Che cosa vuol dire? Che basta che chieda di insegnare in una nuova scuola che mi ritroverò iscritto nell’albo provinciale della scuola che ho scelto? Oppure che non si potranno più indicare le singole scuole, ma soltanto gli albi territoriali?

E poi: finisco nell’albo provinciale solo se ottengo il trasferimento o basta che il trasferimento lo chieda soltanto, anche se non mi verrà concesso, come sembrano interpretare i tecnici della Camera?

Infine: se divento soprannumerario, vado a finir e automaticamente negli albi territoriali, come sembra sottintendere la lettera del disegno di legge, o la disciplina si applica soltanto ai trasferimenti su domanda? E i dirigenti: potranno offrire ognuno un incarico diverso allo stesso docente, il quale sarà libero di scegliere quello più gradito? E chi consulterà, e quando, il dirigente della scuola da cui il prof. proviene?

Ogni dirigente agisce per proprio conto quando vuole? Anche in questi casi, il Servizio Studi della Camera chiede chiarimenti.

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