La conoscenza della lingua italiana è un prerequisito necessario per operare l’intepretazione delle norme giuridiche.
Il compianto Tullio De Mauro anni fa condusse un’analisi relativa alla chiarezza delle leggi italiane giungendo alla conclusione che il legislatore italiano non fosse ai primi posti di una ideale classifica.
Ma De Mauro non conosceva Marco Bruschi, il capodipartimento MI diventato ispettore tecnico senza concorso come evidenzia il suo cv, che assicura che la norma sul bonus degli Esami di Stato è chiara ed inequivocabile .
La chiarezza , per la verità, la rileva il solo Bruschi e direbbero a Napoli “acquaiu’, l’acqua è fresc?.
Per i non partenopei come Bruschi la frase significa che non si può chiedere ad una parte in causa di decidere su questioni controverse perché chi è parte in causa fa come il venditore di acqua, dice che l’acqua è fresca anche se, in realtà, è stata raccolta alla fonte una settimana prima.
L’Ordinanza ministeriale di cui si discute è la n. 10 del 16 maggio 2020 ed il passaggio, controverso e assolutamente equivoco è questo (art. 15): i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti
Dal Dizionario Treccani: nonché = nonché (o nón ché) cong. – 1. letter. Non solo, non solo non; spesso correlativo a una congiunzione avversativa (e in tal caso scritto di solito con grafia divisa e con pron. ‹nón ke›): Nulla speranza li conforta mai, Non che di posa, ma di minor pena (Dante); le vittime, non che esser distinte per nome, appena si potranno indicare all’incirca (Manzoni). All’inizio di periodo o di frase, premesso a una prop. negativa, serve ad affermare, in forma di litote, la verità del contrario.
Basta fare questa semplice operazione di sostituzione di “nonché” con il suo significato letterale ed il passaggio controverso diventa questo:
i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge,(nonché) non solo per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti
Perché mai sarebbe “curiosa” la scelta di attribuire il bonus non solo ai candidati con almeno un credito di cinquanta e un colloquio valutato trenta ma anche agli altri candidati “in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti” se il testo dell’Ordinanza è questo?
Anche i miei studenti sanno che il primo passaggio della interpretazione della norma è l’interpretazione letterale e se io scrivo “nonché” non posso dire che significa, magari, “esclusivamente”.
De Mauro si rivolterebbe nella tomba anche considerando che a Viale Trastevere c’è stato pure lui.
Franco Labella