Dopo oltre 23 anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 7/8/90 e delle successive modifiche e integrazioni, non ultime le leggi n. 15 dell’11/2/2005 e n. 69 del 18/6/09, il sindacato SAB è costretto a prendere atto che, molti dirigenti scolastici, ancora oggi, continuano a negare l’accesso agli atti ovvero a non rispondere alle richieste presentate per cui, gli interessati, per esercitare un loro diritto, si vedono costretti a ricorrere al Tar o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ricorrere a quest’ultima non costa niente a differenza dei Tar dove, oltre ai contributi unificati, bisogna sostenere anche le spese legali che, spesso, non sono nemmeno recuperate, perché compensate.
Il SAB contro tale modo di operare continua, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, a patrocinare detti ricorsi, come quello contro il dirigente scolastico dell’IIS ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di Rossano che non ha fornito nessuna risposta facendo instaurare il silenzio rigetto tacito sulla richiesta presentata dal prof. V. M., di Rossano ricorso accolto dalla predetta Commissione, con notifica del 13/1/2014.
Nel merito, il prof. V.M. titolare e in servizio c/o il predetto istituto, aveva avanzato richiesta di accesso ai seguenti documenti tutti detenuti stabilmente c/o quella scuola perché aveva concorso a formarli e, precisamente, chiedeva:
1) Copia del contratto con il relativo domicilio del docente al quale sono state conferite le 6 ore libere e vacanti della classe A071 per il corrente anno scolastico, docente nominato al posto del richiedente, che diventa controinteressato nel contenzioso da instaurare;
2) Attestato di servizio di assegnazione delle predette ore negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, assegnazione ora negata;
3) Ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale agli atti di cui ai punti 1 e 2, nonché nomina coordinatore del corso c/o la sede carceraria anno scolastico 2011/2012, con le seguenti motivazioni.
Le motivazioni dell’accesso, per poter individuare, effettivamente, il docente in servizio sulle 6 ore residue della classe A071 c/o ITIS casa circondariale di Rossano, ore richieste dall’istante e non assegnate dal D.S., già oggetto di ricorso e tentativo di conciliazione con esiti negativi e, per tali motivi, il predetto docente risulta essere controinteressato al quale notificare il ricorso da proporre al Giudice del Lavoro competente per territorio.
Inoltre, l’attestato di servizio richiesto per dimostrare che nei tre anni consecutivi, sempre in base alle disposizioni vigenti, l’istante ha avuto assegnate quelle ore, come eccedenti, rispetto al normale orario di servizio, perché libere e vacanti in classi collaterali che non avevano concorso a formare organico adeguato alla situazione di fatto da parte dell’ATP di Cosenza, per cui, la competenza è passata al dirigente scolastico.
Gli atti richiesti sono atti del procedimento la cui conoscenza è necessaria per tutelare e difendere la propria posizione giuridica rispetto alla mancata assegnazione delle ore, sebbene richieste per l’a.s. 2013/14 e per questi motivi portatore anche d’interesse concreto, diretto e attuale, dovendo impugnarne la mancata assegnazione.
Il dirigente scolastico non forniva nessuna risposta e dopo avere atteso 30 gg. V.M. presentava richiesta di riesame del diniego all’accesso agli atti alla Commissione di cui sopra la quale, in DIRITTO, riconosce che il ricorso è fondato atteso che i documenti richiesti sono necessari al ricorrente per valutare l’opportunità di adire il giudice del Lavoro in ordine alla mancata assegnazione delle ore vacanti; per questi motivi, la Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.
Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione della Commissione, che segue di pochi mesi, precedente contro altro dirigente scolastico di una scuola cosentina, dirigenti i quali continuano, ostinatamente, a ostacolare e a negare l’applicazione della legge n. 241/90 e successive modifiche sul diritto di accesso ad atti detenuti stabilmente dai medesimi, con richieste ampiamente motivate.
Inoltre, al fine di fornire massima informativa fra il personale interessato, il SAB ricorda, sempre in materia di accesso che la competente Commissione, con precedente decisione, ha confermato il costante orientamento secondo cui non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza poi dare la possibilità di estrarne copia, poiché l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò a norma dell’art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale prevede espressamente che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi” e dell’articolo 22, comma 1, lett. a), della stessa legge: “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”.
Spesso, però, si autorizza solo la visione degli atti.
Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB