Categorie: Mobilità

La condizione per rientrare nella scuola di precedente titolarità

Il docente che negli ultimi otto anni è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata e che per ogni anno abbia richiesto il rientro nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità, fruisce di una precedenza importante nella mobilità. 

Bisogna sottolineare che tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata, all’atto della perdita del posto come soprannumerario, e inoltre bisogna avere richiesto, negli anni successivi alla perdita di titolarità e per ogni anno scolastico, il trasferimento con la scelta di prima preferenza proprio la scuola di precedente titolarità o preferenze sintetiche, tipo il comune o il distretto, comprensivi di tale scuola, circolo o istituto.
Nelle domande di mobilità fatte in questi anni ed anche in quella per il prossimo anno, deve essere inoltre espresso, nella sezione riservata ai docenti soprannumerari, anche il codice meccanografico  della scuola da cui il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni. Per godere senza problemi di tale precedenza è necessario anche allegare una dichiarazione, congiunta all’allegato F della continuità del servizio, in cui si specifichi di usufruire della precedenza dell’art. 7, comma 1, punto II del contratto di mobilità.
Se il docente richiedente tale tipologia di precedenza, fosse stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata fuori dal comune di precedente titolarità, godrebbe oltre che del suddetto beneficio anche di un’altra precedenza, cioè quella di rientro nel  comune di precedente titolarità.
In tal caso se nella domanda di mobilità si esprimono preferenze sintetiche, la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza dell’art. 7, comma 1, punto IV dello stesso contratto di mobilità.
Tali precedenze vengono gestite nella prima fase delle operazioni di mobilità. È utile ricordare che nel contratto è specificato che qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l’istituto o centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione del diritto di usufruire della precedenza, perde il diritto alla precedenza stessa. Per quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.
L’Amministrazione è molto fiscale rispetto alla regolarità della presentazione della domanda ed anche per la minima dimenticanza si rischia di vanificare il diritto alla precedenza, che una volta persa, non sarà più recuperabile per gli anni successivi.

Lucio Ficara

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