“La Corte Costituzionale, con un comunicato stampa del 12 luglio 2016, ha reso noti taluni orientamenti della propria decisione riguardante la vertenza che ha interessato i precari della scuola e che è stata discussa nell’udienza dello scorso 17 maggio. Il comunicato, dato in forma ovviamente sintetica, va commentato con prudenza e con la consapevolezza che, per meglio cogliere il senso e gli effetti del pronunciamento, occorrerà attendere il dispositivo e le motivazioni della sentenza”. Così in una nota Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
Dopo la sentenza Mascolo della Corte di Giustizia Europea, emessa su istanza di taluni giudici nazionali tra cui la stessa Corte costituzionale e che ha ritenuto i principi e le regole dell’Unione ostativi all’assetto del sistema scolastico italiano, nella parte in cui ha consentito la reiterazione abusiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, la Corte Costituzionale italiana si è trovata a decidere sulle pregiudiziali di costituzionalità che hanno riguardato l’art- 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
La Corte costituzionale, per quel che si evince dal comunicato, ha sancito la illegittimità di queste norme in materia di supplenze del nostro sistema scolastico, con ciò dischiudendo lo spazio affinché possa essere applicata la sentenza della Corte di Giustizia Europea, la cui diretta applicazione in Italia discende del resto pianamente dal vincolo a riconoscere il “primato” del diritto comunitario.
Risulta dunque evidente come la denuncia della FLC CGIL sulla illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato di tutto il personale scolastico, dopo la pronuncia favorevole della Corte di Giustizia, abbia trovato accoglimento anche dinanzi alla Corte Costituzionale.
Rispetto agli effetti di tale pronuncia la Corte Costituzionale ritiene che una prima risposta per riparare a queste illegittimità sarebbe stata data dal varo del piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015. Dal comunicato della Consulta non si evince però quale potrà essere la sorte di quella parte del personale docente che, non rientrando nel piano straordinario di immissioni in ruolo e pertanto non avendo accesso alla stabilizzazione, resta in attesa di avere tutela, in base ai principi ed alle regole sanciti dalla Corte Europea nella sentenza Mascolo.
Mentre per quanto riguarda il personale Ata, che è stato ingiustificatamente escluso da qualsiasi piano finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, il comunicato della Consulta contiene solo un cenno a “in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno”.
Il che, occorre aggiungere, non risolve i problemi. Poiché non si comprende come il risarcimento del danno, individuato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità, possa considerarsi in linea con le statuizioni della Corte di Giustizia europea, le quali per esplicito esigono che l’abuso di rapporti di lavoro a tempo determinato nella scuola debba essere prevenuto con sanzioni le quali, a presidio dei diritti dei lavoratori, debbano “rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo” e che i rimedi per reprimere l’abuso non debbano essere meno favorevoli di quelli “che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)”.
L’impegno nel rendere compiutamente giustizia ai lavoratori precari della scuola dovrà dunque proseguire, anche e soprattutto dopo la pubblicazione della sentenza a cui si è riferito il comunicato della Corte costituzionale.
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