Nella premessa delle note riferite alle tabelle di valutazione dei punteggi per la mobilità, che si trova nell’ipotesi di contratto di mobilità del 26 novembre 2014, è specificato che i docenti di ruolo che abbiano frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13/8/1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio, detto periodo, se superiore ai 6 mesi, non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella scuola e nel comune di titolarità.
In sostanza un docente che per un biennio ha frequentato un dottorato di ricerca, mettendosi quindi in aspettativa dalla scuola di titolarità, pur mantenendo la titolarità e il punteggio di anzianità servizio, ha interrotto la sua continuità di servizio nella scuola ed anche nel comune, perdendo tutto il punteggio di continuità pregresso. Per quanto riguarda la continuità del servizio nella scuola ed eventualmente nella sede, tale punteggio viene regolamentato dalle note 5 e 5 bis del contratto sulla mobilità.
Mentre la nota 5 si riferisce alla continuità del servizio per la mobilità a domanda volontaria, la nota 5/bis è riferita alla mobilità d’ufficio e alla composizione delle graduatorie interne d’Istituto. Infatti nella mobilità a domanda volontaria, il punteggio per la continuità di servizio scatta dopo avere maturato un triennio di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità, è vale 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio.
Calcolo diverso sulla continuità del servizio dei docenti è fatto invece nella mobilità d’ufficio e nella compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. In questo caso vale la nota 5 bis che cancella il vincolo triennale per fare scattare il punteggio di continuità, che è conteggiato con le stesse modalità di punteggio della mobilità volontaria ma per ogni singolo anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità. A questo punteggio di continuità, sempre per la mobilità d’ufficio e le graduatorie interne, va aggiunta anche la continuità della sede.
Che cosa è la continuità di servizio della sede? Si tratta della continuità di servizio prestato nello stesso comune ma in scuole differenti. Questo punteggio vale un punto per ogni anno di scuola fatto all’interno dello stesso comune, ma bisogna specificare che tale punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. È importante spiegare che il punteggio di continuità della sede non si cumula con la continuità del servizio nella stessa scuola, ma si applica solo se si è lavorato continuativamente in due scuole differenti dello stesso comune. Sull’utilizzo delle note 5 e 5/bis c’è molta confusione sia nelle scuole e sia negli ATP, per questo motivo è bene fare molta attenzione.
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