Con la Sentenza del 20-22 novembre n. 467, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990 n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.
Recita la sentenza: il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. Le finalità di educazione e formazione sono peraltro confermate a livello normativo, essendo ora gli asili nido riconosciuti come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori" (art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2002").
La funzione di favorire lo sviluppo della personalità del bambino assume dunque una caratterizzazione particolare rispetto ai bambini di età inferiore ai tre anni con difficoltà a socializzare. Tanto è vero che il legislatore ha ritenuto di dover "garantire" al bambino da 0 a 3 anni handicappato l’inserimento negli asili nido (art. 12, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate").
L’esclusione della provvidenza economica per l’ipotesi dei bambini di età inferiore ai tre anni contraddistinti dalle difficoltà sopra descritte non trova, quindi, alcuna giustificazione nell’ordinamento che, anzi, espressamente riconosce e tende a favorire l’inserimento degli handicappati nelle suddette strutture, considerandole come dirette a garantire la formazione e la socializzazione.
Per approfondimenti si rinvia alla sentenza presente in "Ulteriori approfondimenti"
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