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La Corte dei Conti conferma: i giorni di sciopero sono validi nella ricostruzione carriera

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La Corte dei Conti, sezione centrale di controllo, ha confermato la delibera con cui la Sezione regionale di controllo per il Veneto aveva accolto la richiesta del dirigente scolastico tesa ad ottenere dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Verona la registrazione di un decreto recante la ricostruzione di carriera di un docente.

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Decreto che la Ragioneria aveva ritenuto illegittimo perché nel computo dell’attività lavorativa era stato incluso un giorno di sciopero.

I fatti

Come già scritto ad agosto scorso, una DSGA facente funzioni decise di approfondire gli aspetti giuridici di tale comportamento dell’organo di controllo. Infatti, generalmente, gli Uffici periferici della Ragioneria di Stato, assumono “in automatico” la scelta di non computare ai fini della ricostruzione carriera i periodi di sciopero da precari e quelli relativi agli scrutini effettuati successivamente alla scadenza del contratto.

Non contemplando questi periodi come periodi di servizio continuativo, si determina, nei fatti, secondo chi ha proposto il ricorso, una penalizzazione, anche economica, nella ricostruzione di carriera dei singoli lavoratori.

Determinante è stata la collaborazione fra la Dsga facente funzione e il dirigente scolastico dell’istituto, che hanno presentato appunto il ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti del Veneto.

Il 24 luglio la sezione veneta della Corte dei Conti aveva che il ricorso non fosse infondato e demanda alla adunanza Generale della Corte dei Conti un chiarimento in merito.

La sezione specifica che l’astensione dal lavoro per esercizio legittimo del diritto di sciopero non possa essere contemplato come interruzione del servizio.

Allo stesso modo desta perplessità il fatto che non venga contemplato come interruzione del servizio il contratto scaduto al docente in questione, nel senso che tale interruzione non è dipesa dal lavoratore ma solo ed esclusivamente dall’amministrazione.