L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 definisce una serie dii attività, non delegabili dal datore di lavoro (nella scuola dal Dirigente scolastico).
Si tratta della:
- valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Per tutto il resto degli obblighi il datore di lavoro, può effettuare specifica delega secondo i disposti dell’art. 16.