Home Sicurezza ed edilizia scolastica La delega di funzione per la sicurezza di una scuola

La delega di funzione per la sicurezza di una scuola

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L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 definisce una serie dii attività, non delegabili dal datore di lavoro (nella scuola dal Dirigente scolastico).

Si tratta della:

  1. valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Per tutto il resto degli obblighi il datore di lavoro, può effettuare specifica delega secondo i disposti dell’art. 16.