Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, III Sezione, ha emesso il 13 novembre 2008 , la sentenza n. 375/09 sul tema dell’affollamento delle aule. Tale sentenza stabilisce che il limite di 26 persone/aula indicato nel D.M. 26 agosto 1992 è un parametro tecnico, funzionale ad un corretto svolgimento degli interventi per la sicurezza, e non una prescrizione organizzativa che s’impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli Uffici scolastici, nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici.
Pertanto tale determinazione non preclude la formazione di classi con più di 26 persone.
A tal riguardo il Decreto Ministeriale del 26/08/1992 riguardante le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica afferma che il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività.