Continua destare osservazioni e critiche la nota. n. 388 del 17 marzo, a firma del capo dipartimento Marco Bruschi, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza: a farsi sentire, il giorno dopo la pubblicazione della nota, sono stati i sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals e Gilda, chiedendo l’immediato ritiro della circolare considerata invasiva delle prerogative sindacali, perché contenente “modalità di organizzazione del lavoro che sono oggetto di relazioni sindacali”.
A lamentarsi molto, per quella che ha definito una “nota insipiente, priva di riferimenti giuridici, normativi e legislativi, ma che avrebbe la pretesa di essere imperativa”, è stata anche la segreteria nazionale dell’Unicobas.
Il sindacato guidato da Stefano d’Errico chiede le dimissioni dell’alto dirigente ministeriale Marco Bruschi, autore della nota 388, perchè sostiene che “non sono previsti obblighi per i docenti quando le scuole sono chiuse agli studenti (eccezion fatta per le riunioni calendarizzate dal Collegio, che ora sono sospese per legge e non sostituibili con video-conferenze, nulle sotto il profilo giuridico ed a partecipazione volontaria)”. E anche “l’obbligo di firma sul registro elettronico non esiste”.
Inoltre, continua il sindacato di base, “la didattica a distanza non è nel mansionario stabilito dal contratto, tanto meno negli obblighi relativi alla funzione docente. La didattica a distanza può essere svolta solo su base volontaria”.
Allo stesso modo, Unicobas ritiene che “la valutazione a distanza non esiste; normativamente parlando, ed ora sarebbe anche oltremodo discriminatoria, visto che la maggior parte degli alunni non sono tecnicamente in grado di seguire e rispondere adeguatamente, né la maggior parte dei docenti adeguatamente preparati per praticarla”. E anche “se lo chiede il ministero, le normative non vengono modificate da circolari unilaterali della parte datoriale e che non hanno valore di legge”.
Il sindacato ricorda anche che “non c’è nessun dovere di recupero, né per gli Ata, né per i docenti, per la chiusura delle scuole per eventi eccezionali o ordinari, come in caso di neve o quando i plessi sono stati usati come seggi elettorali”
“Se da una parte – dice ancora Unicobas – si afferma che in nessun caso il Dirigente scolastico potrà imporre a tale personale ferie d’ufficio per l’anno scolastico in corso (e non potrebbe essere altrimenti vista la situazione emergenziale in cui ci troviamo), né il recupero dei giorni dei giorni nei quali và al lavoro, la stessa nota invita i Dirigenti Scolastici a mettere a riposo a turno il personale costringendolo (qualora ne abbia) ad utilizzare i giorni di ferie non goduti dell’anno scolastico 2018-19 (art. 13, vigente CCNL).
Pertanto, continua il sindacato di base, la nota ministeriale “è assolutamente illegittima, perché in primo luogo se sussiste una situazione emergenziale – e quella che stiamo vivendo in occasione dell’epidemia Coronavirus lo è – sotto il profilo giuridico i provvedimenti valgono in assoluto: se non compromettono le ferie per l’anno scolastico in corso, non possono comprometterle neanche per il precedente”.
“In secondo luogo, si viene a stabilire un’inaudita disparità di trattamento tra i lavoratori che hanno potuto già usufruire in toto delle ferie dello scorso anno scolastico e quelli ai quali, avendone ancora da disporre, verrebbe negato il diritto (sancito dal Codice Civile) di scegliere liberamente quando e come fruirne”.
Per Unicobas, si rilevano continue violazioni persino di questa nota del ministero da parte di “solerti” dirigenti che arrivano a cercare d’imporre comunque il recupero dei giorni di mancata presenza a scuola o persino l’uso dei giorni riservati alla l. 104: tutti questi arbitrii vanno contestati, con la richiesta di ordini di servizio scritti e segnalati al sindacato. Per la richiesta arbitraria dell’uso delle ferie pregresse, che viola il codice civile, abbiamo già messo a disposizione un modulo di rimostranza”.
Il sindacato torna a chiedere la chiusura totale degli istituti. ora il ministero ha raccomandato l’apertura dele scuole solo in casi eccezionali (proponendo però esempi ridicoli quali addirittura contatti con genitori ed alunni – ai quali i decreti del governo inibiscono l’ingresso a scuola – per “libri” o altro)”.
“Eppure la maggior parte degli istituti continuano a fissare scadenze bisettimanali, quando ogni apertura dovrebbe essere giustificata in sé da precisi e documentati inderogabili motivi. contraddire a questa disposizione, o interpretarla raccogliendone le ambiguità in modo ridicolo ed estensivo, significa mettere a rischio inutilmente la sanità pubblica. Agli Rls spetta la vigilanza e la segnalazione di tali comportamenti”.
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Gli articoli citati del decreto legge
Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
Art. 77
(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)
Art. 87
(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
Art. 120
(Piattaforme per la didattica a distanza)
Art. 121
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)
Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Come fare didattica distanza: consigli e soluzioni. Consulta la sezione della Tecnica della Scuola
CORONAVIRUS – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
LA MAPPA DELLA SITUAZIONE IN ITALIA
Provvedimenti legislativi
Decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia contenente misure per la scuola) Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge 14 del 9 marzo 2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19.
Testo del Decreto-legge 6 del 23 febbraio 2020, coordinato con la Legge di conversione 13 del 5 marzo 2020, recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Decreto legge 9 del 2 marzo 2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto legge 6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Provvedimenti del Consiglio dei Ministri
Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 12 marzo 2020].
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (contenente la sospensione dell’attività didattica delle scuole fino al 3 aprile) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 10 marzo 2020].
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (contenenti misure per la scuola) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [Art. 1, 4, 5 e Allegato 1, in vigore dall’8 marzo 2020; art. 2 e 3 in vigore dall’8 al 9 marzo 2020 ove incompatibili con quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020].
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (contenenti misure per la scuola) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale [In vigore dal 4 marzo all’8 marzo 2020].
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [Art. 1, 2, 5, 6, allegati 1, 2, 3 in vigore dal 2 marzo all’8 marzo 2020; art. 3 e 4 in vigore dal 2 al 4 marzo].
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020].
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. [In vigore fino al 1 marzo 2020].
Ministero dell’Istruzione
Coronavirus, online pagina dedicata
Nota 392 del 18 marzo 2020 Chiarimenti sulle scuole chiuse
Nota 388 del 17 marzo 2020 Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza
Nota 391 del 16 marzo 2020 Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza
Nota 318 dell’11 marzo 2020 Interventi Task Force emergenza Coronavirus su didattica a distanza
Nota 323 del 10 marzo 2020 Personale ATA, istruzioni operative.
Commento
Nota 279 dell’8 marzo 2020 Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.
Comunicazione del 6 marzo 2020. Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020.
Nota 278 del 6 marzo 2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
Nota 170 del 28 febbraio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza.
Nota 169 del 28 febbraio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di disponibilità a sostenere le iniziative di didattica a distanza, tramite fornitura hardware.
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