Quali sono le differenze sostanziali tra rischio e pericolo? Queste due parole sembrano apparentemente uguali eppure nascondono due significati molto diversi.
Quando si parla di pericolo, infatti, evidenziamo un qualcosa che solo potenzialmente può causare danni alle persone.
Quando invece parliamo di rischio ci riferiamo alla probabilità di poterci vedere arrecati dei danni a causa di qualcos’altro. Per cui il pericolo è una certezza di poter ricevere o causare danni, il rischio è solo una possibilità. Il pericolo è oggettivo, il rischio varia di soggetto in soggetto. Vediamone le differenze secondo i dettami del D. lgs. 81/08:
Definizione di pericolo nel D. lgs. 81/08
L’art. 2, lettera r, del decreto 81/08 definisce il pericolo in questa maniera: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”. Il concetto di pericolo riguarda, quindi, la capacità potenziale di provocare un danno alle persone e non ha alcuna utilità fornirne una stima.
Definizione di rischio nel D. lgs. 81/08
L’art. 2, lettera s, del decreto sopra menzionato definisce il rischio nel seguente modo: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. Si tratta, quindi, di un termine che richiama una nozione probabilistica, in quanto esprime appunto la probabilità che si verifichi un evento in grado di causare un danno alle persone.
Secondo quanto sopra scritto possiamo dire che l’obiettivo di ogni responsabile della sicurezza in un ambiente di lavoro dovrebbe essere quello di ridurre il più possibile il rischio, giacché pensare di eliminare del tutto la probabilità a esso associata è un obiettivo il più delle volte non verosimile.