Personale

La Dirigente scolastica pensa alla trasparenza ma dimentica la privacy

Alcuni Dirigenti scolastici credendo di rispettare il diritto alla trasparenza, pubblicano atti amministrativi in cui compaiono i nomi delle famiglie e il loro ISEE, dimenticando che esisterebbe anche il diritto alla privacy.

IL CASO DI UNA DS CHE PUBBLICA GRADUATORIE CON DATI SENSIBILI

Ci viene segnalato un caso di una Ds di un importante Liceo Scientifico della Calabria, che nell’area pubblica del Registro elettronico inserisce la graduatoria provvisoria dei beneficiari per l’assegnazione di contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione a.s. 2017/18 – Legge n. 62/2000.

Il caso suddetto non è l’unico, infatti in altre scuole si trovano, pubblicate sui siti web istituzionali delle stesse istituzioni scolastiche, le graduatorie dei beneficiari dei buoni libro o di contributi per le spese di istruzione. Tali graduatorie riportano i nomi dei genitori degli studenti e, in alcuni casi, i loro redditi annui. In buona sostanza i casi dei Dirigenti scolastici che pubblicano tali graduatorie con dati personali e condizioni di reddito delle famiglie, sarebbero motivati, dagli stessi DS, dalla necessità di garantire la trasparenza di un atto amministrativo volto a sostenere economicamente la spesa delle famiglie per l’istruzione dei propri figli.

TRASPARENZA O PRIVACY, ECCO COSA DICE LA NORMA

Nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, è disposto, nella parte riferita alla pubblicità per finalità di trasparenza, che non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario;

b) di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute” (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);

c) di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati” (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

GenitoriÈ importante sapere che l’art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione “delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario.

Tali graduatorie pubblicate dai DS sui siti Istituzionali e anche sulle aree pubbliche dei registri elettronici, poiché riferite a cifre di poche centinaia di euro, rappresentano un uso indebito lesivo della dignità personale, del diritto e delle libertà fondamentali dell’interessato, al fine di evitare che soggetti che si trovino in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l’imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale.

COME FARE PER CONCILIARE TRASPARENZA CON DIRITTO ALLA RISARVATEZZA

Basterebbe sostituire ai nomi delle singole persone un codice identificativo da attribuire a chi fa richiesta del contributo, in modo tale da garantire l’anonimato. La pubblicazione di questo tipo di graduatoria, dove ci sarebbero solo dati aggregati non riferibili a persone, consentirebbe la trasparenza e allo stesso tempo il rispetto della dignità personale.

Lucio Ficara

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