Mobilità

La docente con figli piccoli deve avere l’assegnazione temporanea

Il Tribunale di Pordenone interviene in merito ai trasferimenti temporanei, sancendo il diritto della docente, madre con figli piccoli fino a 3 anni di età, di essere trasferita in una scuola nella stessa regione o provincia in cui si trova l’atro genitore del figlio.

LA VICENDA

La sentenza si riferisce ad una vicenda di un’insegnante di scuola primaria, di ruolo dal 2013 in Friuli Venezia Gilia, scrive Italia Oggi, che nello scorso aprile aveva presentato un’istanza all’ambito territoriale di Catania, per essere assegnata in un posto vacante disponibile, utilizzando l’articolo 42-bis del decreto legislativo 151/01, che prevede il riconoscimento dell’assegnazione temporanea per un triennio, in quanto madre di 2 figli di età inferiore a 3 anni, residenti ad Acireale, nel catanese.
L’amministrazione ha però rifiutato l’istanza dell’insegnante, che di tutta risposta ha deciso di ricorrere al giudice ordinario.

LA SENTENZA

Il Tribunale ha dato ragione alla docente, in quanto l’insegnante non ha chiesto un’assegnazione provvisoria, regolata dal contratto di mobilità, bensì di assegnazione temporanea prevista appunto dal decreto legislativo 151/2001. E in questo caso, l’insegnante era in possesso dei requisiti per usufruire del diritto.
Il provvedimento dei giudici recita: “la disposizione invocata dalla docente, nel caso di specie è pacificamente inserita nel Testo Unico 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con la quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità tra cui quella di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita”.
Inoltre, dalla documentazione presentata dalla ricorrente, emergeva che “era titolare di quei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per cui appare del tutto ingiustificato il mancato riscontro da parte dell’amministrazione scolastica di Catania all’istanza presentata dalla docente”.

Di conseguenza, l’amministrazione, oltre a provvedere, in caso di posti vacanti e disponibili, all’inserimento della docente, dovrà pagare 2mila euro di spese legali.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Pensioni docenti e Ata, 67 anni sono troppi? Quali requisiti per lasciare prima? E in futuro? Risponde Calza (Flc-Cgil)

Quando potrò andare in pensione? Al momento, per i lavoratori della scuola le possibilità di…

20/07/2024

Sostegno, il decreto 71 aumenta il numero dei docenti e ne diminuisce la preparazione

Il Decreto 71 del 31 maggio 2024, passato alla camera con il voto di fiducia,…

20/07/2024

Suicidi tra insegnanti: in Corea del Sud è boom causa di stress e abusi da parte di studenti e genitori

La situazione degli insegnanti in Corea del Sud è sempre più critica, con un significativo…

20/07/2024

Sogna ragazzo sogna disco d’oro, una mamma: “Grazie loro mia figlia l’ha conosciuta e portata all’esame”

La canzone "Sogna ragazzo sogna," reinterpretata dal giovane artista genovese Alfa insieme al celebre cantautore…

20/07/2024

Concorso docenti, novità in corso: maggiore selettività nella seconda tornata

Il decreto 75 del 2023 ha stabilito nuove disposizioni per il reclutamento dei docenti in…

20/07/2024

Abolito l’obbligo del certificato medico per il rientro scuola. Ecco dove

Secondo quanto riporta Ansa, il Consiglio regionale della Campania ha deciso di abolire l'obbligo del…

20/07/2024