Mobilità

La docente con figli piccoli deve avere l’assegnazione temporanea

Il Tribunale di Pordenone interviene in merito ai trasferimenti temporanei, sancendo il diritto della docente, madre con figli piccoli fino a 3 anni di età, di essere trasferita in una scuola nella stessa regione o provincia in cui si trova l’atro genitore del figlio.

LA VICENDA

La sentenza si riferisce ad una vicenda di un’insegnante di scuola primaria, di ruolo dal 2013 in Friuli Venezia Gilia, scrive Italia Oggi, che nello scorso aprile aveva presentato un’istanza all’ambito territoriale di Catania, per essere assegnata in un posto vacante disponibile, utilizzando l’articolo 42-bis del decreto legislativo 151/01, che prevede il riconoscimento dell’assegnazione temporanea per un triennio, in quanto madre di 2 figli di età inferiore a 3 anni, residenti ad Acireale, nel catanese.
L’amministrazione ha però rifiutato l’istanza dell’insegnante, che di tutta risposta ha deciso di ricorrere al giudice ordinario.

LA SENTENZA

Il Tribunale ha dato ragione alla docente, in quanto l’insegnante non ha chiesto un’assegnazione provvisoria, regolata dal contratto di mobilità, bensì di assegnazione temporanea prevista appunto dal decreto legislativo 151/2001. E in questo caso, l’insegnante era in possesso dei requisiti per usufruire del diritto.
Il provvedimento dei giudici recita: “la disposizione invocata dalla docente, nel caso di specie è pacificamente inserita nel Testo Unico 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con la quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità tra cui quella di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita”.
Inoltre, dalla documentazione presentata dalla ricorrente, emergeva che “era titolare di quei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per cui appare del tutto ingiustificato il mancato riscontro da parte dell’amministrazione scolastica di Catania all’istanza presentata dalla docente”.

Di conseguenza, l’amministrazione, oltre a provvedere, in caso di posti vacanti e disponibili, all’inserimento della docente, dovrà pagare 2mila euro di spese legali.

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Christian Raimo si difende, il suo legale spiega che le critiche non erano rivolte al Ministro ma al suo pensiero; il prof romano farà ricorso al Giudice del Lavoro

Prosegue, con qualche novità, la vicenda del professor Christian Raimo, l’insegnante romano sospeso per tre…

15/11/2024

Sostegno: classi di concorso fittizie che rendono più difficile il passaggio su materia

Salve, sono un docente di sostegno, di ruolo nella scuola secondaria e desidero far conoscere…

15/11/2024

Docenti idonei e precari con 36 mesi svolti, nuove regole per assumerli e indennità in arrivo? Pacifico (Anief): è ora di cambiare – INTERVISTA

Pubblicare le graduatorie dei candidati docenti risultati idonei ai concorsi, ammetterli a frequentare il corso…

15/11/2024

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il prof non può accettare regali o altre utilità dai genitori degli studenti

A volte capita, soprattutto per le festività natalizie, ma anche per altre particolari ricorrenze, che…

15/11/2024

Autonomia differenziata: per la Consulta la legge ha bisogno di diverse modifiche, ma il Governo esulta perchè la Corte non parla di incostituzionalità totale

La Corte costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale della legge n. 86…

15/11/2024