Accade in un Istituto Comprensivo calabrese in cui, con una propria circolare, la dirigente scolastica impone il recupero orario dell’ultima ora di lezione non svolta da alcuni docenti che hanno partecipato ad un’assemblea sindacale provinciale indetta dalla Gilda insegnanti.
La circolare della dirigente non ha un oggetto e non cita leggi e norme contrattuali che attestino l’evidenza della legittimità della richiesta dell’ora di servizio da restituire all’Amministrazione.
La circolare emanata dalla dirigente è composta dalle seguenti tre righe: “Vista l’indizione dell’Assemblea Sindacale giorno 11 dicembre 2015 dalle ore 11.00 alle 13.00, è evidente che le ore non prestate dalle 13.00 alle 13.50 ( scuola secondaria) e dalle 13.00 alle 15.00 (scuola primaria) saranno recuperate su richiesta dell’amministrazione”.
La circolare è stata contestata in quanto non si comprende ai sensi di quale norma contrattuale la Ds ha espresso l’evidenza di un recupero dell’ora di servizio quasi si trattasse di un permesso breve richiesto dai docenti.
C’è anche da dire che il comportamento della Ds è stato unico nel territorio provinciale in cui si è svolta l’assemblea, infatti nessun altro dirigente scolastico ha fatto una richiesta così imperativa. Ad un docente di quella scuola che ha chiesto di rientrare a scuola per svolgere la sua sesta ora di lezione, è stato risposto che non sarebbe potuto rientrare a scuola e che si sarebbe dovuto attenere alla circolare, in quanto un ordine di servizio.
Quindi la domanda sorge spontanea: “Tale circolare è da considerarsi illegittima e forse antisindacale?”. A questa domanda risponde il Coordinatore della FGU Gilda Calabria il Prof. Nino Tindiglia che spiega che la Ds avrebbe fatto meglio a conteggiare tre ore di assemblea sindacale in cui fare rientrare anche il tempo di percorrenza per arrivare dalle scuole all’assemblea ed eventualmente anche quello del percorso inverso.
Infatti dice Tindiglia nell’art.3 comma 2 del Contratto integrativo regionale della Calabria stipulato il 6 aprile 2009, le assemblee sindacali provinciali vengono svolte di norma in tre ore e non in due come accade per le assemblee sindacali d’Istituto. Inoltre questa tipologia di assemblea sindacale si svolgono in deroga ai limiti previsti al comma 2 , art. 8 , del C.C.N.L. 29 novembre 2007. Poi , fa sapere il Coordinatore regionale della Gilda, c’è anche il contratto collettivo nazionale che all’art.8 commi 4 e 6 spiega che l’assemblea sindacale in coincidenza con l’orario di lezione si svolge all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea, e che per le assemblee territoriali si deve tenere conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Quindi a quanto pare la circolare della Ds che richiede il recupero dell’ora di servizio dalle 13.00 alle 14.00 è antisindacale. Invece sarebbe corretto che la Ds contasse tre ore di fruizione di assemblea da decurtare alle 10 fruibili in un anno scolastico.
Speriamo solo che per un’ora di servizio che tra l’altro alcuni docenti volevano svolgere al loro rientro a scuola e che gli è stato impedito di farlo, non si finisca davanti ad un giudice del lavoro che quasi sicuramente darà torto all’Amministrazione troppo esigente e poco elastica.
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