Questo è il caso di una strana convocazione di supplenza dove l’aspirante alla cattedra esegue correttamente le procedure, ma la Ds compie un grande pasticcio.
In un liceo scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria si assenta per un lungo periodo una docente di scienze motorie, dopo una settimana che la docente presenta certificazione ospedaliera di una degenza fino al 22 dicembre 2017, la scuola prende la decisione di avviare le procedure informatizzate per individuare i docenti disponibili alla supplenza superiore ai 30 giorni. Si individuano dalla graduatoria di Istituto della II fascia ben 10 aspiranti alla supplenza. La scuola, una volta individuati questi 10 aspiranti alla supplenza, il 13 novembre 2017 invia a questi docenti della II fascia delle graduatorie di Istituto 2017/2020, una e-mail di convocazione:
“Gentile docente, la S.V. è convocata 16/11/2017 alle ore 7,30 presso la Presidenza del Liceo scientifico XXXXXXX, si è resa disponibile presso la nostra scuola XXXXXXXX, n 2 supplenza con le seguenti caratteristiche”. Ovviamente come da normativa, ai sensi del DM 374/2017, essendo una supplenza superiore ai 30 giorni, la scuola si premura di dare tutte le informazioni dell’orario settimanale di servizio e il termine del giorno e l’ora in cui, tassativamente, deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro, si cura anche di specificare i mezzi possibili per fare pervenire o meno l’accettazione alla disponibilità alla supplenza. Infine, prima dei saluti della Ds, nella e-mail si legge: “Qualora lei fosse interessato, la preghiamo di rispondere o tramite e-mail o tramite comunicazione telefonica tassativamente entro le ore 7,30_ del 16.11.2017. Una sua mancata risposta sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia. Una volta acquisite le risposte positive o negative per e-mail e degli aspiranti degli aspiranti convocati, entro le ore 7,30 del 16.11.2017 la scuola assegnerà la supplenza al primo in graduatoria fra coloro che hanno accettato; trascorso tale termine chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potrà considerarsi libero da ogni vincolo relativo alla precedente accettazione”. Il docente letta la precedente e-mail accetta la supplenza dando la sua piena disponibilità e lo fa nella serata del 15 novembre 2017, dunque dentro i termini previsti dalla comunicazione della scuola.
È utile sapere che ai sensi del comma 1 dell’art.12 del DM 374 dell’1 giugno 2017, le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
Nel comma 2 della suddetta norma è anche scritto che per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
Al docente aspirante alla supplenza toccherebbe la cattedra, ma, sorprendentemente, arriva una seconda e-mail da parte della DS. “Preso atto della Sua disponibilità espressa in data 15/11/2017, si comunica, che la S.V. è stata Individuata per la supplenza di ore 16 classe A048 con decorrenza dal 17/11/2017 ore 8,00 fino al 22/12/2017. Si comunica altresì che lo stesso è stato contattato telefonicamente senza ottenere risposta dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 16/11/2017. La mancata presentazione entro le ore 8,00 del 17/11/2017 equivale a rinuncia”. Ebbene il docente si presenta puntualmente alle ore 8.00 a prendere servizio e scopre che la Ds ha deciso di bloccare la nomina della supplenza per mancata risposta telefonica nella mattinata del 16 novembre. Sulla base di quale norma la Ds avrebbe agito? Sarebbe giusto saperlo.
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