In una scuola secondaria di II grado della provincia di Caserta, la Dirigente Scolastica convoca, fuori dal regolamentare piano delle attività deliberato a inizio di anno scolastico, il Collegio dei docenti in data 09 luglio 2018.
CONVOCAZIONE DI UN COLLEGIO DOCENTI NON PREVISTO NEL PIANO ATTIVITA’ ANNUALE
In data 2 luglio 2018 una DS di una scuola secondaria di II grado della provincia di Caserta, convoca un Collegio dei Docenti per il 9 luglio. Nella convocazione non è scritto che il Collegio ha carattere di straordinarietà, quindi sembra essere un Collegio ordinario. Tuttavia va sottolineato che tale Collegio non era stato previsto nel piano annuale delle attività, per cui la sua convocazione è da considerarsi illegittima, non solo perché non programmata, ma anche per il fatto che non ci sono, tra gli ordini del giorno elencati, motivi tali da renderlo straordinario.
Il collegio convocato il 9 luglio alle ore 15:00 ha solo due punti all’ordine del giorno, quello riferito alla lettura e alla approvazione del verbale del collegio precedente e quello riferito alla comunicazione del DS sul calendario degli esami di recupero di agosto.
NORMATIVA SULLA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI DOCENTI
Le attività del Collegio dei docenti sono regolate legislativamente dal Testo Unico della scuola. Infatti all’art.7 del d.lgs.297/94, il comma 4 specifica che il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta (con effetto di straordinarietà); comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Il dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni predispone il piano annuale delle attività dei docenti, indicando con precisione le date degli impegni programmati. Il piano è proposto in sede dal Collegio dei docenti che può decidere, con voto palese, se approvarlo così com’è stato presentato dal dirigente scolastico o se invece apportare delle modifiche. Nel caso in cui il Collegio dei docenti decidesse di modificare la proposta del dirigente scolastico, questi è tenuto a modificare il piano delle attività secondo i rilievi dell’organo collegiale e sottoporlo nuovamente alla votazione dello stesso Collegio. è importante sapere che ai sensi dell’art.28 comma 4 del contratto scuola il dirigente è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali.
Il comma 4 del succitato art. 28 dispone che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Quindi possiamo certamente dire che la DS che ha convocato il Collegio dei docenti il 9 luglio, fuori da quanto previsto dal piano delle attività, ha agito in modo illegittimo e non tenendo conto della normativa vigente.
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