La lamentela di diritto alla privacy ci arriva da alcuni studenti che hanno avuto la sospensione del giudizio agli scrutini di giugno 2017.
Infatti questi studenti ci chiedono se è legittimo che la loro dirigente scolastica abbia pubblicato sul sito della scuola e fatto girare sulle email private di numerosi docenti e sul gruppo whatsapp dei docenti della stessa scuola, il calendario degli esami per il debito formativo degli studenti. In tale calendario ci sono riferimenti dei dati sensibili degli studenti, con tanto di nome, cognome e classe di riferimento.
Infatti la dirigente scolastica scrive una circolare, il cui oggetto è “Esami di verifica del debito formativo as 16/17” (sic!), in cui comunica il calendario degli esami di verifica del debito formativo per gli alunni di seguito indicati… In tale calendario vengono riportati i dati personali dell’alunno, le materie oggetto di sospensione del giudizio riferite al nome e cognome di ogni singolo studente, la data e l’orario della prova orale e di quella scritta, e i docenti convocati a somministrare la prova e a fare sorveglianza durante il suo svolgimento.
È utile sapere che nell’ordinanza Ministeriale n.92/2007, all’art.7, si tutela la riservatezza dei dati scrutinati, in modo che, in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”. In seguito e sempre nel massimo della riservatezza privata, la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
Quindi si evince che, a parte la comunicazione pubblica, dell’associare il nome e il cognome di un alunno ad una eventuale sospensione del giudizio, per il resto si dovrebbe avere cura di tutelare la privacy dello studente, dando comunicazioni private o comunque non pubblicando dati sensibili.
Il Garante della Privacy, il Dott. Antonello Soro, è più volte intervenuto raccomandato alle pubbliche Amministrazioni un utilizzo misurato, ed adeguato alla norma, dei dati personali dei cittadini. Quando poi si parla di minori la tutela alla privacy è d’obbligo. Infatti è veramente curioso che dall’email privata di una docente, collaboratrice della dirigente scolastica, vengano divulgati dati sensibili dei ragazzi o che nei gruppi whatsapp si alleghino documenti con i nomi e cognomi degli studenti con debito formativo.
Crediamo che all’interrogativo del titolo di questo articolo: ”La Ds deve rispettare il diritto alla privacy degli studenti con debito formativo?”, si debba rispondere che la tutela alla privacy degli studenti è opportuna, o ancora meglio doverosa.
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