Riceviamo la seguente domanda: ”La Ds può obbligarmi a recuperare le ore di assenza ai colloqui con i genitori, perché ero in congedo parentale?”.
La domanda nasce da un caso veramente particolare, dove, nello specifico, un docente di un liceo chiede alla propria dirigente scolastica di fruire, in coincidenza degli incontri scuola-famiglia, di un congedo parentale retribuito al 100% per il figlio di 6 anni, ma si sente fare la richiesta di recupero delle ore pomeridiane per svolgere i colloqui con i genitori dei suoi studenti.
In buona sostanza la Dirigente scolastica concede il congedo parentale, ma in cambio pretenderebbe, da parte del docente, l’impegno a recuperare, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno, le ore dei colloqui con i genitori, preventivate e già disposte sul piano annuale delle attività dei docenti.
La Ds può obbligare il docente a recuperare, con i rientri pomeridiani, le ore di colloquio non svolte perché assente per congedo parentale? Per prima cosa è utile ricordare che ai sensi dell’art.32 del d.lgs. n.151/2001 modificato dall’art.7 del d.lgs. n.80/2015 al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi se lo stesso padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, spetta, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità suddette. Bisogna specificare che il lavoratore padre è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fin del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. Nel contratto collettivo nazionale della Scuola all’art.12 sui congedi parentali al comma 4 è specificato che i primi trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Quindi il congedo parentale, a differenza dei permessi brevi, non solo è un diritto contrattuale e di legge, ma è anche un congedo che non prevede nessuna forma di recupero delle ore lavorative dovute.
Per cui se il docente si assenta in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola famiglia, così come non deve recuperare le ore di servizio curricolari, non è obbligato nemmeno a recuperare le ore pomeridiane degli incontri scuole famiglia.
Inoltre il docente al fine di ottemperare al comma 4 dell’art.29 del CCNL scuola 2006-2009, in modo di assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, si rende disponibile, nelle sue ore buca della mattina, a ricevere i genitori dei suoi studenti, ma respinge al mittente la richiesta illegittima della Ds che ignora la norma.
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