Una Dirigente scolastica, ritenendo il piano delle attività annuali pura organizzazione del lavoro, decide di non farlo approvare dal Collegio e di non informare i sindacati.
In buona sostanza la Ds in piena autonomia decide di non applicare il comma 4 dell’art.28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola. Infatti secondo la Dirigente scolastica la norma è stata modificata dal Decreto legislativo 150/2009, per cui l’interpretazione di chi pensa sia un obbligo presentare prima dell’inizio delle lezioni, ai sensi dell’art.28 comma 4 del CCNL scuola, il piano annuale delle attività alla delibera del Collegio dei docenti e ad una successiva informativa alle Organizzazioni Sindacali, è semplicemente errata. La Ds sembra non avere dubbi, infatti sostiene che il “Piano annuale delle attività” rivesta natura di organizzazione del lavoro e quindi è una prerogativa esclusiva del datore del lavoro, non esistono delibere collegiali e non esistono informative sindacali.
Eppure l’art.28 comma 4 del CCNL scuola precisa che: ” Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7“.
La Ds ignora il fatto che l’art.7 comma 2 del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 , chiarisce che il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. Infatti proprio il piano annuale delle attività riguarda tutte quelle attività funzionali all’insegnamento riportate nell’art.29 del CCNL scuola. Si tratta di attività che garantiscono, sulla base del confronto collegiale ( Consigli di classe e Collegi dei docenti), il funzionamento didattico di una scuola. Per i motivi suddetti il piano annuale della attività deve essere sottoposto al Collegio che ne ha potere deliberante.
A tal proposito è utile ricordare che il 4 marzo 2013, su precisa richiesta dell’USR Veneto, l’Avvocatura di Stato di Venezia ha espresso un “parere” in merito alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione all’elaborazione e all’approvazione del Piano delle attività annuali.
Nel merito, è stato ricordato che il Piano delle attività è predisposto dal DS sulla base di eventuali proposte degli Organi collegiali e quindi deliberato, senza ombra di dubbio dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
Anche nella nota Miur n.2792 del 20 aprile 2011, successiva al D.lgs. 150/2009, in relazione alle prove Invalsi, è scritto: “In linea di coerenza anche il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI “.