In un noto liceo della Calabria una Dirigente Scolastica emana una circolare interna, in cui impone ai docenti l’obbligo della firma nel registro cartaceo posto in presidenza. Questa firma dovrebbe essere apposta da tutti i docenti poco prima della loro prima ora di servizio.
ECCO I PUNTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE EMANATA DALLA DS
La Dirigente scolastica cita il Decreto Legislativo n. 150/09, il Decreto Legislativo n.75 del 25 maggio 2017, il CCNL comparto scuola 2006/2009 e l’Ipotesi di CCNL 2016-2018 e per tali dispositivi normativi determina che, al fine di ridurre il fenomeno del ritardo che comporta disfunzioni all’attività didattica con gravi ricadute nel buon andamento della scuola di assumere le seguenti azioni, i docenti devono apporre all’entrata, dalle ore 8.00 alle ore 8.10 e sempre entro i dieci minuti prima dell’avvio delle ore nelle successive, la firma di presenza sul registro cartaceo. Tale firma, è scritto nella circolare interna, si appone sul registro collocato nell’ufficio di Presidenza. Tale obbligo riguarda tutti i docenti che assumono servizio alla prima ora e/o nelle ore successive alla prima. Il presente atto si ritiene in vigore da lunedì 5 marzo 2018.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA FIRMA DI PRESENZA DEI DOCENTI
Bisogna sapere che l’unico obbligo che ha il docente per attestare la sua effettiva presenza a scuola è la firma sul registro di classe, non esistono, almeno per ora, obblighi di firmare altri fogli di presenza o addirittura di utilizzare il badge come il personale Ata. Nel CCNL scuola 2006/2009 e nell’ipotesi di CCNL 2016/2018, l’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze è previsto per il solo personale Ata, invece per i docenti la rilevazione della presenza è formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale, in cui sono rilevate presenze e assenze. Il D.lgs. 150/2009 e quello 75/2017 non hanno modificato nulla riguardante il modo di rilevare la presenza del docente a scuola.
SENTENZA CASSAZIONE SU CONTROLLO ORARIO DI LAVORO
La sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Infatti per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale. Per i docenti l’unico sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, oggi con i registri elettronici tra l’altro la rilevazione è rilevabile istantaneamente e in tempo reale da famiglie e Dirigente scolastico. Bisogna ricordare che per norma contrattuale, art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
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