Il caos normativo prodotto dall’introduzione della formazione obbligatoria per i docenti, ai sensi dell’art.1 comma 124 della legge 107/2015, ha determinato dei casi paradossali.
Infatti ci risulta che, in alcune scuole, i Dirigenti scolastici organizzano incontri di formazione per docenti, ai sensi dell’art.1 comma 124 della legge 107/2015, obbligandoli non solo alla presenza ma anche al pagamento di una quota per la frequenza del corso. In alcuni casi è anche emerso che il Ds che ospita tali corsi è anche un tesserato della stessa associazione che li gestisce.
In altri casi ci sono scuole che stabiliscono autonomamente, ma senza una delibera del Collegio dei docenti, il tipo di corso di formazione da seguire con obbligatorietà, gli esperti che interverranno, il numero di ore annuo della formazione ed anche il periodo in cui si terrà.
Abbiamo più volte specificato che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali. Abbiamo anche detto che, ai sensi del su citato comma 124, la formazione è obbligatoria durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dall’art.29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali. È necessario specificare che l’obbligo imposto ai docenti a frequentare la formazione fuori dal perimetro dell’art.29, andrebbe a contrastare proprio con il comma 124 della legge 107/2015.
Anche la nota Miur n. 25134 di giorno 1 giugno 2017, chiarisce ulteriormente che l’obbligatorietà della formazione dei docenti non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano formativo di Istituto. Nella suddetta nota Miur è anche scritto che le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste.
In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione, come riportato anche dalla suddetta nota Miur, è il CCNL scuola 2006/2009 e il Piano di formazione di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti, per quanto suddetto il Dirigente scolastico non può imporre l’obbligatorietà dei corsi di formazione per docenti fuori l’orario di servizio contrattuale, stabilendone per altro anche un monte orario annuale. Inoltre è del tutto illegittimo obbligare il docente ad una formazione a pagamento o ad una formazione non deliberata dal Collegio dei docenti.
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