Il DM 382/98 individua 1 RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti).
Tra gli obblighi dell’RLS, rientra quello di avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto d’ufficio.
In particolare, all’art.7 del DM 382/98 si dice: “L’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 30 luglio 1996“.
Il rappresentante per la sicurezza:
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