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La Flc al Miur: formazione in lingua inglese e azione legale

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Ecco la lettera della Flc-Cgil al Miur
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Dott.ssa Lucrezia Stellacci
Al Direttore generale per il personale scolastico
Dott. Luciano Chiappetta

Oggetto: Formazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

A fronte di numerose e circostanziate segnalazioni pervenute a questa Organizzazione da docenti che segnalano comportamenti dell’amministrazione non rispettosi del CCNL, né peraltro coerenti con i criteri di individuazione dei docenti indicati dall’ANSAS e sostanzialmente ribaditi  al punto 4 della nota 1188 del 20 febbraio u.s., siamo a ribadire la ferma protesta della FLC CGIL e la richiesta  di incontro già rappresentate alle SSLL  dal Segretario generale della scrivente Organizzazione, con lettera formale del 28 marzo 2012.
Vogliamo nuovamente sottolineare che:
la formazione del personale docente è normata dal CCNL, Capo VI, artt da 63 a 71, come un diritto di cui fruire; ne consegue che, in assenza di un nuovo testo contrattuale, l’obbligatorietà è quantomeno opinabile;
la Nota 1188, al punto 4. Criteri e modalità organizzativa, nel definire le priorità in base alle quali gli USR individueranno i docenti da formare, ripropone sostanzialmente i criteri a suo tempo  definiti dall’Ansas: docenti neo immessi in ruolo sprovvisti di titoli per insegnare la lingua inglese; docenti con un livello di competenza linguistica superiore al livello A1; docenti la cui sede di titolarità si trova nelle province in cui mancano risorse professionali formate e ciò privilegiando in ogni caso i docenti più giovani.
Ciò nonostante ci continuano a pervenire numerose segnalazioni di casi (Brindisi e Lecce tra le ultime) in cui tali priorità non sono state tenute in considerazione.
Nella normativa non si riscontra alcuna indicazione in merito agli eventuali obblighi dei docenti che, pur avendo frequentato i corsi,  non riescono ad acquisire il titolo. A tal proposito si stanno verificando situazioni assurde di docenti, che hanno avuto esito negativo al termine del corso, per i quali si reitera l’obbligo di frequenza.
Trattandosi di un piano formativo, per giunta di tipo linguistico ove le caratteristiche soggettive acquistano particolare rilevanza, la disponibilità personale è elemento determinante e necessario.
Peraltro, il profilo professionale del docente non è stato modificato ed anche in ragione di ciò non può determinarsi l’obbligo di corrispondere a requisiti che non hanno trovato una definizione contrattuale.
Inoltre nei confronti dei docenti che frequentano e frequenteranno i corsi, si impone come dovuta la piena applicazione dell’art 64 comma 3 del CCNL, che prevede il rimborso delle spese di viaggio qualora i corsi si svolgano fuori sede.
La richiesta della FLC CGIL vede oggi accentuate tutte le ragioni della sua urgenza, anche alla luce dell’ imminente chiusura dell’anno scolastico. E’ necessario risolvere al più presto le situazioni denunciate. La FLC auspica che risulti possibile pervenire a tale esito tramite le corrette prassi delle relazioni sindacali, ma comunica fin d’ora che ove non vi fosse riscontro alle richieste in tempi brevissimi, avvierà le opportune azioni legali.
Confidando in un riscontro in tempi brevi, si porgono distinti saluti
FLC CGIL