“Abbiamo fatto scrivere con molta chiarezza nel contratto che tutto ciò che riguarda la formazione dei docenti è attività lavorativa, perché non esiste il lavoro gratis”: ad annunciarlo ai microfoni della ‘Tecnica della Scuola’ è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, a ridosso della firma dei sindacati sul Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2021. Il sindacalista autonomo ha aggiunto che con il nuovo accordo l’insegnante “terminato l’orario obbligatorio dovrà essere retribuito. E questo è molto importante”, ha chiosato Di Meglio.
La nuova norma
A definire la formazione in servizio è il comma 7 dell’articolo 36 del Contatto sottoscritto il 14 luglio scorso.
Ecco il testo approvato dall’Aran e i sindacati della scuola: “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78”.
Ed ecco cosa riporta il comma 4 dell’articolo 44 del Ccnl approvato pochi giorni fa: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.
Questo significa che una volta superato il “tetto” delle 40 ore complessive di “attività funzionali all’insegnamento”, le scuole debbono procedere con i pagamenti relativi al monte orario eccedente.