Home Personale La legge 107, l’Avvocatura dello Stato e la difesa della P.A.

La legge 107, l’Avvocatura dello Stato e la difesa della P.A.

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Il contenzioso che ha innescato la legge 107/2015 e di cui i media si occupano riportando le varie pronunce della magistratura ha aperto anche un altro campo di analisi nella giurisprudenza che riguarda gli aspetti procedurali legati al processo del lavoro.

Si tratta di questioni che riguardano il comparto scuola ma più in generale quello dell’intera della pubblica amministrazione relativamente ai soggetti che ne assumono la difesa in giudizio.

E’ noto infatti che al fine di ridurre il notevole carico di lavoro dell’Avvocatura dello Stato è stato introdotto l’art. 417 bis cpc che si applica nelle ipotesi in cui la P.A. sia attrice o convenuta e offre la possibilità ai dipendenti della stessa P.A. di sostenere la difesa dell’Amministrazione davanti al giudice del lavoro, a meno che non vengano in rilievo questioni di massima o di notevoli riflessi economici dove è l’Avvocatura dello Stato che decide di assumere direttamente la trattazione della causa.

Si tratta di un articolo che ha subito diverse critiche da parte della dottrina perché nella riforma del processo del lavoro gli uffici legali non si limitano soltanto come in passate esperienze simili alla predisposizione di relazioni per l’Avvocatura dello Stato o alla trasmissione di documenti ma provvedono a compiti più complessi come la redazione degli atti difensivi e le attività di udienza.

Le critiche da parte della dottrina sono arrivate considerando, fra le altre cose, il dettato dell’art. 417 bis in cui si usa l’espressione “dipendenti”, per l’affidamento della rappresentanza in giudizio dell’ente. L’espressione è abbastanza generica e potrebbe confliggere con l’art. 33, comma 5 Cost., che prescrive il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale e anche al diritto costituzionalmente garantito alla P.A. di avere un’adeguata difesa in giudizio.