Categorie: Concorso Dirigenti

La Lombardia per evitare le reggenze punta sul numero 17

“1. Al fine di consentire l’avvio del regolare anno scolastico, in deroga all’articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere conferiti incarichi di presidenza per il solo anno scolastico 2013-2014 ai seguenti soggetti: a) soggetti non in quiescenza risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1° gennaio 2011, ma che non hanno frequentato il corso di formazione o che pur avendolo frequentato non hanno comunque completato la procedura concorsuale; b) soggetti per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 o la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006; c) soggetti che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del DDG del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell’area V.
2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell’avente diritto. All’incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all’80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l’indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici “.
Non trascurabili dubbi giuridici suggeriscono maggiore prudenza e soprattutto maggiori approfondimenti normativi, tempo permettendo.

Aldo Domenico Ficara

Condividi
Pubblicato da
Aldo Domenico Ficara

Articoli recenti

Anna Pepe “manda quel paese” una sua docente durante un’intervista: “Guarda dove sono adesso, prof”

Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro…

23/12/2024

Maturità, tornano sui banchi dopo decenni per fare la traduzione di latino o greco: il liceo Galilei fa bis

Torna Rimaturità, la ‘prova d’esame’ per gli ex studenti del Liceo Classico Galileo di Firenze:…

23/12/2024

Precari Scuola, per la NASpI necessario comunicare entro il 31 gennaio il reddito presunto riferito al 2025

Dal mese di dicembre 2024, l’INPS, tramite la “Piattaforma di Proattività”, ha avviato una campagna…

23/12/2024

Linee guida Educazione Civica, docente scrive Valditara: “Farò l’opposto”. Usr Lazio prende le distanze: “Lettura distorta”

Hanno fatto discutere molto le parole di un docente di un liceo di Roma, scritte…

23/12/2024

Certificati medici per giustificare l’assenza dal lavoro, non devono contenere dati sulla salute: provvedimento del Garante privacy

Le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, necessarie per giustificare un’assenza dal lavoro o…

23/12/2024

“Inclusione” è il tema principale del n.4/2024 di Scuola e Formazione WEB, la rivista trimestrale di Cisl Scuola

È online il quarto numero 2024 di “Scuola e Formazione WEB”, la rivista trimestrale della…

23/12/2024