L’attuale situazione epidemiologica ha avuto riflessi anche sugli istituti delle assenze per motivi di salute, con particolare riferimento ai lavoratori “fragili”.
Per “fragilità” si fa riferimento a “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.
In pratica, i lavoratori fragili sono coloro ai quali sia stata rilasciata dalle competenti autorità medico-legali una certificazione attestante:
a) una condizione di rischio derivante da esiti di patologie oncologiche;
b) una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
c) necessità di effettuare terapie salvavita connesse ai due precedenti stati patologici.
“Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali (..) il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero”.
Dunque, le assenze dal servizio non determinano alcuna decurtazione della retribuzione per malattia né vanno calcolate ai fini del “periodo di comporto” (vale a dire quel periodo di assenza oltre il quale si può essere licenziati).
Con la legge di conversione del d.l. 104/2020, si è stabilito che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita’ agile“.
Dunque, qualora non siano in malattia, hanno la possibilità di lavorare in smart- working, cosa che nella scuola si traduce per lo più in attività di Didattica a Distanza.
In alternativa, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro […] attua le misure indicate dal medico competente e -qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica- adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Ciò non vale però per l’orario di servizio, in quanto- se un docente dovesse essere adibito a lavori di segreteria- si applicherà nei suoi confronti la normativa prevista per tale profilo professionale in materia di orario e ferie.
Secondo l’INPS (Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020) la quarantena non corrisponde a malattia.
In particolare, secondo l’istituto di previdenza, “la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Pertanto, qualora non versi in fase acuta, il soggetto fragile può continuare a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante il lavoro in smart working.
C’è poi da dire che, ai sensi del d.l. 112/2008, non si procede ad alcuna decurtazione della retribuzione non solo nei casi previsti dall’art. 17 del CCNL del comparto scuola (“terapie invalidanti” per gravi patologie), ma anche nel caso in cui il dipendente abbia la necessità di fare ricorso a “terapie salvavita”.
In questi casi, al dipendente spetta l’intero trattamento retributivo e non si è tenuti a restare a casa per le visite fiscali.
Secondo l’INPS si può essere esonerati dalla reperibilità se si soffre di una patologia grave che richiede terapie salvavita o se si soffre di una patologia che ha provocato una “situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%”.
Tale regola si applica anche in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro.
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