Uno studente di un liceo scientifico non venendo ammesso all’esame di maturità dal consiglio di classe, perché aveva riportato due insufficienze, in matematica e fisica, si rivolge al Tar di Brescia facendo notare che la sua non ammissione è da ricondurre al «metodo adottato dal professore di matematica», il cui programma sarebbe stato «corposo e di difficile assimilazione».
Dal verbale del Consiglio di classe tuttavia emergeva che il ragazzo aveva riportato risultati costantemente negativi durante tutto l’anno scolastico, oltre a numerose assenze che avevano creato ulteriori ostacoli al raggiungimento di un livello di preparazione accettabile per l’ammissione all’esame finale.
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I giudici amministrativi, racconta Il Sole 24 Ore, però hanno bocciato in maniera netta il ricorso, ribadendo il limite esistente per l’organo giudicante nel sindacare le valutazioni discrezionali effettuate dai docenti. Il Tar ricorda, infatti, che il giudizio espresso dagli insegnanti relativo alla ammissione o mancata ammissione dell’alunno all’esame finale o alla classe successiva è totalmente rimesso alla discrezionalità degli stessi docenti, le cui valutazioni riflettono specifiche competenze solo da essi possedute. Quanto alla difficoltà della matematica, invece, per il Collegio, la censura sul metodo di insegnamento utilizzato dal docente non assume rilievo, in quanto «la natura “ostica” della materia è correlata alla naturale e obbiettiva difficoltà che la stessa comporta nell’offerta formativa di un liceo scientifico», dovendo l’alunno confrontarsi con il livello standard di insegnamento del liceo, secondo la specifica programmazione desumibile dall’offerta formativa.