È utile ricordare che il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità e paternità.
Norme che tutelano maggiormente le lavoratrici madri e i lavori padri. Infatti con l’introduzione di queste modifiche sul congedo parentale, i genitori possono fruire del congedo fino ai 12 anni di età del bambino con l’astensione facoltativa dal lavoro di 6 mesi, inoltre l’indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, si allunga da 3 a 6 anni.
Quindi con questa riforma dei congedi parentali, i primi 30 gg. di congedo parentale godibili da entrambi i genitori sono retribuiti al 100% se fruiti entro i primi 12 anni del bambino. In buona sostanza il limite dei 3 anni è stato sollevato a 6 e quello di 8 portato fino a 12.
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Queste modifiche di legge sono state recepite nel contratto annuale della mobilità per quanto riguarda le precedenze per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri anche di figli adottivi. Infatti, nell’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2016/2017, sono state introdotte delle modifiche in linea con i nuovi congedi parentali.
Nell’art.8 punto IV alle lettere l) e m) del su citato contratto, sono previste le seguenti precedenze: “lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”; “lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento”.
Questo significa che chi possiede un figlio di età inferiore ai 6 anni fruisce della precedenza nella mobilità annuale, dopo tale precedenza c’è anche la precedenza per chi ha un figlio di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Quindi soltanto chi ha figli di età superiore ai 12 anni, non avrà precedenza per l’assistenza alla prole, tutti coloro che invece avranno figli di età minore o uguale a 12 anni avrà una precedenza, che sarà più forte nel caso il figlio abbia un’età minore o uguale a 6 anni.
Per quanto riguarda l’età dei figli, è specificato in più punti dell’ipotesi del contratto di mobilità annuale, che per l’età si fa riferimento al compimento tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
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