Categorie: Mobilità

La mobilità che non ti aspetti…

Si tratta dell’articolo del contratto di mobilità 2012/2013, in cui sono scritti le norme che regolano le controversie riguardanti la materia della mobilità. Nell’art. 12 comma 2 del CCNI 29 febbraio 2012, infatti c’è scritto: “sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”. 
A volte, a trasferimenti pubblicati, capita di trovare delle sorprese che non ti aspetti. Cosa fare al riguardo?
 Se si pensa che la mobilità avvenuta con atto pubblico ha leso un proprio diritto, si deve procedere come segue: “sideve tentare obbligatoriamente la conciliazione secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 135 del CCNL 2006-2009, per la mobilità interregionale fermo restando il comma 1 si può procedere anche con l’art.484 del Testo Unico Legge 297/94”. 
La richiesta di tentativo di conciliazione deve essere presentata, all’ufficio competente (che ha sede in tutti gli ATP come previsto dal comma 3 dell’art. 135), entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di pubblicazione della mobilità.
 L’amministrazione nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta esamina il ricorso e potrebbe accogliere l’istanza. Altrimenti se l’istanza non dovesse essere accolta deposita, nel medesimo termine, le proprie osservazioni nell’ufficio di segreteria. Nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione, le parti saranno riunite per arrivare alla conciliazione. Il termine massimo per giungere alla conciliazione è 5 giorni dall’incontro tra le parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile.
 Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti di un’associazione sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. 
Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. Se il tentativo obbligatorio di conciliazione dovesse fallire, non resta altro che rivolgersi al competente Giudice del Lavoro, che risolverà con doverosa sentenza il contenzioso. L’augurio che facciamo è quello di non trovarsi costretti a dover ricorrere a queste procedure, perché creano stati d’ansia e momenti d’incertezza, che è meglio non avere.

Lucio Ficara

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