Con la mobilità 2016-2017 si sta consumando la totale rottura dei rapporti contrattuali tra Miur e organizzazioni sindacali.
Molto probabilmente, già lunedì 14 dicembre, il Miur informerà i sindacati che regolerà la prossima mobilità dei docenti in modo unilaterale, attraverso un’ordinanza ministeriale. Questa volta in tale ordinanza potrebbero non comparire i riferimenti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola e al contratto integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ata.
Questo costituisce un problema per il buon esito della prossima mobilità, che, a sentire i sindacati, sarà una mobilità molto turbolente.
Questo muro contro muro tra il Miur e i sindacati, che sembra ormai essere irreversibile, condurrà dritti in tribunale davanti al giudice del lavoro. Infatti nella prossima mobilità per l’anno scolastico 2016-2017, ci sono delle vistose incoerenze che saranno quasi sicuramente oggetto di contenzioso giuridico.
Per esempio c’è un diverso trattamento giuridico tra chi è entrato in ruolo entro il primo settembre 2014 e chi invece è entrato in ruolo il primo settembre 2015 in fase 0 e A.
In sostanza un neoassunto in fase 0 e in fase A, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015 e riportato nella prossima OM per la mobilità 2016/2017, riceverebbe direttamente una cattedra in una scuola preferita e sarebbe titolare in tale scuola, mentre un docente entrato in ruolo entro il 2014, in caso di mobilità volontaria o d’ufficio, avrebbe un trattamento giuridico peggiore e penalizzante.
Infatti tali docenti, qualora ottenessero trasferimento, perderebbero la titolarità nella scuola e la andrebbero ad acquisire in uno degli ambiti territoriali espressi tra le preferenze. In caso della mobilità d’ufficio, se non ottenesse un ambito territoriale espresso tra le preferenze della domanda, il docente verrebbe assegnato d’ufficio all’ambito più vicino a quello dell’ex scuola di titolarità.
Poi c’è il caso dei DOS che secondo l’informativa del Miur dello scorso 3 dicembre avranno diritto a chiedere la sede definitiva di scuola nella mobilità di seconda fase. C’è chi sostiene che i DOS saranno obbligati a chiedere una scuola di titolarità solo nella provincia in cui sono utilizzati, mentre al Miur stanno valutando di farli trasferire anche in altra scuola di un’altra provincia, qualora abbiano superato il vincolo triennale di permanenza nell’attuale provincia di titolarità.
Se così non fosse i DOS danneggiati si rivolgerebbero immediatamente ai tribunali competenti. Infine c’è anche il diverso trattamento di mobilità per chi è entrato in fase B e C da GAE , rispetto a chi nella stessa fase è entrato da GM 2012.
Infatti i primi saranno obbligati a rischiare una mobilità su base nazionale, concorrendo su tutti i posti e ambiti territoriali italiani, mentre i secondi si muoveranno solo sugli ambiti della provincia in cui stanno facendo l’anno di prova e, nel caso non ci fosse il posto nella provincia, in quelli della regione.
Adesso attendiamo le novità del prossimo 14 dicembre, ma resta molto probabile il ricorso alla via giudiziaria per comprendere se la mobilità dei docenti condurrà dritti in tribunale.
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