Siamo ormai alla vigilia dei primi incontri tra Miur e sindacati per dare forma al prossimo contratto di mobilità della scuola.
Infatti il prossimo 4 novembre i sindacati scuola sono stati già convocati a Viale Trastevere per affrontare il difficile nodo del contratto sulla mobilità per l’anno scolastico 2016-2017. Non sarà un contratto semplice e non sarà semplice trovare un accordo che possa accontentare tutte le parti. La legge 107/2015 ha fortemente modificato le vecchie norme sulla mobilità degli insegnanti, introducendo novità che non lasciano dormire sogni tranquilli a moltissimi docenti.
Il timore è quello che la mobilità degli insegnanti, per l’anno scolastico 2016-2017, sarà un pateracchio inguardabile. Quali saranno le novità principali? Per prima cosa bisogna ricordare che i docenti entrati di ruolo fino al primo settembre 2014 sono svincolati dal non potere fare domanda fuori dalla loro provincia nel triennio successivo alla loro immissione in ruolo. Invece i docenti immessi in ruolo dal primo settembre 2015 fase 0 e fase A, restano vincolati per un triennio nella provincia in cui sono stati immessi in ruolo e avranno assegnata a domanda una scuola di titolarità nella stessa provincia in cui sono stati immessi in ruolo.
Altre regole dovrebbero essere applicate invece ai docenti immessi in ruolo in fase B e a coloro che tra circa un mese saranno immessi in ruolo con la fase C, tali regole dipenderanno anche se sono entrati in ruolo con le GAE o con le GM del concorso 2012. Si tratta di un vero e proprio intrigo che non mancherà di creare contenzioso e disparità indiscriminate. Potrà la contrattazione essere dirimente su qualche punto e su qualche modalità di trasferimento degli insegnanti?
Pensiamo che la legge 107/2015 è molto particolareggiata sulla questione mobilità dei docenti e che non ci siano grandi spazi di manovra, tuttavia rimane la possibilità di risolvere qualche particolare non trattato nella legge. Una cosa che appare impossibile risolvere è quella di potere evitare il trasferimento tra ambiti territoriali, riportando, almeno per chi è già titolare in una scuola, il diritto ad essere trasferito a domanda direttamente in un’altra scuola, saltando l’inserimento in un ambito, la chiamata diretta da parte di un dirigente scolastico e il rapporto contrattuale limitato ad un triennio. In buona sostanza la prossima mobilità sarà molto articolata, infatti come abbiamo suddetto per il comma 108 della legge 107/2015,su tutti i posti dell’organico dell’autonomia, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni delle fasi B e C, e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Invece nel comma 73 è scritto che per i docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, in fase 0 e in fase A, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva, quindi questi ultimi non finiranno in ambiti territoriali, ma avranno titolarità in una scuola. Inoltre nel comma 73 è scritto anche che i docenti in esubero e in soprannumero, ma anche quelli che faranno domanda volontaria nell’anno scolastico 2016/2017 sono assegnati agli ambiti territoriali. Infine rimane il nodo per chi è entrato in ruolo in fase B e C dalle GM concorso 2012, che rischia di restare vincolato per un triennio nella provincia assegnata provvisoriamente e a non essere trattato allo stesso modo di chi, nella stessa fase è entrato da GAE. Ecco perché la mobilità dei docenti sarà un pateracchio inguardabile.
Lucio Ficara