La legge è intervenuta nuovamente su una prerogativa prettamente contrattuale, la mobilità dei docenti. Intervento a gamba tesa che prevede, a prescindere dall’ottenimento della mobilità su preferenza puntuale o sintetica, l’impossibilità di fare domanda di mobilità per il successivo triennio.
Legge sul blocco della mobilità
Il decreto legge 73 del 21 maggio 2021, convertito in legge n.106 del 23 luglio 2021, ha introdotto il blocco della mobilità triennale per tutti quei docenti che, avendo presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio di ruolo o passaggio di cattedra, siano stati soddisfatti su qualsiasi preferenza richiesta. Tutto questo, ai sensi del comma 2, art. 58 lettera f), del dl 73/2021, si applicherà a decorrere dalle operazioni di mobilità docenti del 2022/2023.
Chi non è soggetto al blocco
Bisogna comunque dire che il vincolo triennale non sarà applicato ai docenti che beneficiano della precedenza di cui all’art. 13 del CCNI mobilità, laddove il trasferimento a domanda sia stato ottenuto in un comune o distretto subcomunale per i quali essi hanno diritto alla precedenza. Il vincolo non si applica in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
CCNI mobilità 2022-2025
Essendo scaduto il CCNI mobilità 2019-2022, per il prossimo triennio scolastico, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, sarà necessario firmare un nuovo contratto triennale di mobilità.
In tale rinnovo contrattuale, per i sindacati, ci sarà da ingoiare il rospo del recepire nel CCNI mobilità il blocco triennale della mobilità previsto dal dl 73/2021 dello scorso 21 maggio. Si arriverà all’appuntamento di questo rinnovo contrattuale sulla mobilità immediatamente dopo avere rinnovato il CCNL scuola scaduto ormai da tre anni.
In buona sostanza, tra novembre 2021 e gennaio 2022, Ministero dell’Istruzione e sindacati, saranno impegnati in un’azione di rinnovi contrattuali molto complicata e piena di spinosi ostacoli.