La mobilità e la fase C

Tutti gli immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni (ex legge 107/15) sono stati assunti in una provincia ben determinata (cfr. comma 101 della legge 107/15 il quale recita testualmente: “Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l’ordine  di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e’ assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”.

La sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016 per i neo immessi in ruolo fase C è definita tale, in quanto per l’anno l’a.s. 2016/17 non si avrà una sede assegnata bensì un ambito territoriale relativo alla provincia di assunzione (ex comma 101 legge 107/15) all’interno del quale si potrà essere convocati dal dirigente scolastico per l’assegnazione dell’incarico triennale anche su una rete di scuole.

Per tutti gli assunti in fase C la provincia di assunzione in ruolo è definitiva (la discrezionalità dell’amministrazione si potrà estrinsecare esclusivamente nell’assegnazione in un ambito territoriale ma che sia comunque all’interno della provincia di assunzione).

Tale statuizione è vera, a meno che i soggetti assunti nella fase C da GaE non vogliano presentare domanda volontaria di mobilità straordinaria INTERPROVINCIALE su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo), in base a quanto contemplato al comma 108 della legge 107/15 e, solo in questo caso si potrà chiedere di avere sede definitiva in un ambito di un’altra provincia. A supporto di tale interpretazione, a mio avviso autentica della norma, soccorre la FAQ n° 23 a suo tempo predisposta dal MIUR: “Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia provincia ?

Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città metropolitana.

Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, POSSANO partecipare nel 2016/2017, in subordine ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale.”

Ma al fine di una eventuale interpretazione autentica della norma da parte della magistratura e non solo, soccorre il Dossier n° 286/3 della camera dei deputati – Schede di lettura del 29 giugno 2015 relativo alla legge 107, che  per il comma 108 riporta quanto segue:

“Il co. 108 concerne, anzitutto, il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, che sarà avviato per l’a.s. 2016/2017. Il piano straordinario è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015 che, a domanda, partecipano alla mobilità, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale – anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994) –, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’a.s. 2015/2016, cioè assegnati a soggetti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nella seconda e terza fase del piano straordinario di assunzioni (i quali potranno, invece, partecipare successivamente, per l’a.s. 2016/2017, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale).”

Se, invece, si è stati assunti da GM la provincia sarà definitiva in quanto essendo i docenti assunti soggetti al vincolo di permanenza triennale nella provincia di prima assunzione gli stessi non potranno partecipare al piano straordinario di mobilità, al pari dei docenti assuntiin fase C da GAE che non vogliono aderire al piano straordinario di mobilità.

Relativamente alla precedenza per la domanda di mobilità straordinaria dei soggetti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la stessa precedenza è sicuramente vera relativamente ai posti VACANTI E DISPONIBILI (ossia per quei posti sui quali, in base alla interpretazione unanime della giurisprudenza, si può procedere ad assunzione). In tale ultima casistica non può certo rientrare il posto (ancorchè assegnato in via provvisoria) di un docente assunto in fase C da GAE su provincia definitiva (ex comma 101 legge 107), nella quale sia ancora in servizio e dalla quale il docente non vuole essere trasferito.

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