I compiti del SPP sono fissati dall’art. 33 del Dlgs 81/2008; il Dirigente scolastico ha facoltà di “meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell’istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della Politica della sicurezza che intende perseguire”.
L’art. 17 stabilisce che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo non delegabile del dirigente scolastico.
L’articolo 32, comma 8, prevede che l’incarico “va affidato prioritariamente a personale interno all’istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso.
Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all’Amministrazione scolastica”.