Categorie: Politica scolastica

La norma sul registro elettronico è ancora incompiuta

Nella vostra scuola si usa il registro cartaceo, quello elettronico o si utilizzano entrambe le tipologie di registrazione?

Da quello che ci risulta non tutte le scuole hanno adottato il registro elettronico, ci sono scuole che ancora utilizzano il solo registro cartaceo e quelle che invece utilizzano la doppia compilazione del registro on line e di quello tradizionale.

Il registro elettronico scolastico è un registro on line che la scuola italiana ha introdotto in base alle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con precise modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 riguardo le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

C’è da dire che, ai sensi del comma 27 dell’articolo 7 della suddetta legge il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe dovuto predisporre, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del decreto n.95/2012, un Piano per la dematerializzazione delle procedure  amministrative  in  materia  di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie”. Ad oggi il Piano per la dematerializzazione non è mai stato predisposto, inficiando formalmente il processo normativo e dunque rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche.

È utile sapere che, laddove le scuole abbiano scelto di adottare integralmente la modalità elettronica on line, la validità del documento amministrativo nel formato informatico è normata dall’articolo 21 del Decreto legislativo 85/2005, modificato dal decreto legislativo n.179 dell’agosto 2016 e in vigore dal 14 settembre 2016.  Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Inoltre è utile sapere che, ai sensi del comma 2 art.21 d.lgs.85/2005 novellato dal d.lgs.179/2016,il  documento informatico  sottoscritto  con  firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato  nel rispetto delle regole  tecniche  di  cui  all’articolo  20, comma 3, ha  altresì  l’efficacia  prevista  dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

Tuttavia possiamo certamente affermare che la norma sul registro elettronico è ancora incompiuta, in alcune scuole i docenti sono obbligati, anche senza avere le aule digitalizzate e in mancanza di linea Adsl e tablet di servizio, ad utilizzare il registro elettronico. Docenti costretti ad utilizzare i propri tablet o cellulari, con abbonamenti privati, per collegarsi al registro elettronico per firmare e fare l’appello.

In buona sostanza la legge c’è, ma manca il piano di dematerializzazione e le strutture idonee per garantire il servizio, senza che a rimetterci siano sempre e solo gli insegnanti.

Lucio Ficara

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