La nuova direttiva del Miur sull’Invalsi scavalca l’Invalsi? Alcuni dubbi di illegittimità

Che tra il sistema Invalsi ed il Miur le cose siano mutate è un dato di fatto,un dato di fatto che vede il MIUR esercitare un controllo più incisivo e diretto nei confronti del sistema Invalsi e SNV nel suo complesso. La nuova direttiva ministeriale, fonte di rango non primario,caratterizzata da una certa discrezionalità, la n°11 del settembre 2014, rispetto alle pregresse, in materia, è diversa. Il primo elemento significativo è che si ricorre alla formula, anomala, dell’aggiornamento della precedente direttiva, ancora vigente, ed integrazione.

Dunque una direttiva che aggiorna un processo normativo secondario vigente, integrandolo ma anche innovandolo profondamente. Innovazione, che per alcuni spetti, solleva, a parer mio, dubbi di illegittimità.

Per esempio è nei poteri del MIUR poter definire questo passaggio? “Al fine di facilitare e regolare l’implementazione del sistema di valutazione, le scuole da sottoporre a verifica saranno, per il prossimo triennio , fino ad un massimo del 10 per cento del totale per ciascun anno scolastico, così individuate: il 7 per cento attraverso gli indicatori di cui sopra e il 3 per cento in base a campionamento casuale”. In base a quale criterio di logicità si sceglie un massimo del 10%? In base a quale criterio si sceglie il 7%? E’ nei poteri della direttiva ministeriale definire ciò?

Il DPR 80 del 2013, è la norma di riferimento. In tale DPR si legge, che con la direttiva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità’ almeno triennale, individua le priorità’ strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’Invalsi, nonché’ i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione. La definizione delle modalità’ tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all’Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.

Dunque si parla espressamente di priorità strategiche, criteri generali e non di norme pa rticolari. Ma vi è di più. L’Art. 6 del citato DPR afferma, in materia di valutazione, che “ai fini dell’articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all’articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e’ assicurato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili (…)”.

Dunque il vero centro d’imputazione chiamato a definire in modo dettagliato, tecnico e particolare il processo di valutazione complessivo è la conferenza per il coordinamento funzionale dell’S.N.V istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede, dal presidente dell’Indire e dal dirigente tecnico in rappresentanza del contingente ispettivo designato dal direttore generale per gli o rdinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero.

Dunque era ed è competenza di questo coordinamento definire in modo particolare e dettagliato tutti i passaggi temporali, le scadenze, le eventuali percentuali che devono riguardare le scuole interessate dal procedimento di valutazione ? Vi è stata una ingerenza da parte del MIUR con atto innovativo andando oltre le proprie competenze? 

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