Attualità

La nuova ricostruzione carriera: una pezza peggiore del buco. Ecco perchè

Il cosiddetto decreto “salva infrazioni”, pomposamente annunciato dal Ministero come una disposizione “di favore” per i dipendenti, reca in realtà delle norme gravemente peggiorative per i docenti che saranno immessi in ruolo già dal prossimo 1° settembre.

Salta l’equiparazione al servizio annuale del servizio di almeno 180 giorni

Com’è noto, la legge n. 124/1999 all’art. 11, comma 14 prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Salta l’equiparazione al servizio annuale del servizio fino al 30 giugno

Non solo i servizi di almeno 180 giorni non verranno più considerati ai fini della ricostruzione carriera come servizi annuali, ma neppure quelli con contratto fino al 30 giugno.

Dunque, col pretesto di ottemperare alle decisioni della Corte Europea (che aveva invece imposto allo stato italiano di non operare la penalizzazione delle riduzione di un terzodei servizi preruolo oltre il quarto anno), il Governo Meloni ha predisposto una polpetta avvelenata per i precari della scuola, fra la disattenzione generale dell’opinione pubblica e degli stessi docenti.

Il problema della disciplina transitoria

Oltre tutto, le nuove disposizioni – destinate a diventare operative dal 1° settembre- nulla prevedono in tema di disciplina transitoria.

Per intendersi, chi ha prestato servizio come precario in questi anni, lo ha fatto sulla base della disciplina attualmente in vigore, che prevede appunto l’equiparazione del servizio a quello annuale.

Le nuove disposizioni intervengono a gamba tesa sulla materia, applicandosi retroattivamente a servizi resi in forza di una normativa più favorevole.

Il servizio fino al 30 giugno

Sempre la legge n. 124/1999 all’art.4, comma 2,  dispone:

Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” (30 giugno).

Nell’accezione comune, col termine “supplente” s’intende qualcuno che sostituisce un titolare e, nel caso specifico della scuola, il supplente è quel  docente che presta servizio temporaneo in luogo di un docente titolare assente.

In realtà, la stragrande maggioranza delle “supplenze” fino al 30 giugno riguarda cattedre prive di titolare per le quali il termine finale è fissato al 30 giugno (piuttosto che al 31 agosto) solo perché la cattedra non è prevista in organico “di diritto”, ma in organico “di fatto”.

Organico di diritto, organico di fatto: una squadra di calcio con 10 giocatori?

Le varie leggi in campo scolastico si sono concentrate con particolare accanimento nei tagli del personale, stabilendo dei tetti alle assunzioni (indipendentemente dalla vacanza dei posti).

Poiché l’organico assegnato ex lege al Ministero non è sufficiente a ricoprire tutti i posti necessari, è stato escogitato il sotterfugio di stabilire un organico “di diritto, per poi adeguarlo alla situazione di fatto.

In pratica, il Ministero con l’organico “di diritto” predispone una formazione di soli 10 calciatori, assumendo i giocatori mancanti all’inizio della partita, al fine di completare la squadra, con il c.d. “organico di fatto”.

Tali “giocatori-docenti” non vanno a sostituire il titolare, ma costituiscono né più né meno quel numero di docenti indispensabili affinchè gli alunni possano avere  tutti i loro insegnanti (la squadra al completo).

Una fictio iuris vera e propria

Nonostante l’evidente scollamento dalla situazione reale che si determina col “doppio organico”, finora i docenti precari hanno sopportato – di malavoglia – questa ingiustizia, arrangiandosi con la NaspI per i mesi estivi.

La stretta disposta dal Governo con le nuove disposizioni rischia di gettare benzina sul fuoco, alimentando un nuovo contenzioso di carattere nazionale.

Francesco Orecchioni

Articoli recenti

Sostegno Indire e le novità del decreto sport e scuola approvato alla Camera

Ieri pomeriggio, martedì 16 luglio, il DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport,…

17/07/2024

Posizioni economiche ATA, i beneficiari saranno circa 50 mila: procedure al via settembre

Il 12 luglio scorso il Ministero ha dato notizia dlel'avvenuta firma del decreto che disciplina…

17/07/2024

Sogna ragazzo sogna disco d’oro, Vecchioni ad Alfa: “Dopo 25 anni il merito è tuo. Significa amore tra generazioni”

Sogna ragazzo sogna è disco d'oro. La canzone del duetto formato da Alfa e Roberto…

17/07/2024

Dl scuola approvato alla Camera, Valditara: “dal sostegno agli stranieri, l’obiettivo è una scuola sempre più inclusiva”

È stato approvato alla Camera dei deputati il decreto legge “Sport e Scuola”. Nella parte…

17/07/2024

Assegnazioni provvisorie, assistenza genitore disabile: si può chiedere di rientrare nella propria provincia?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

17/07/2024

Aeroporto Berlusconi, Appendino (M5S): “Indegna intitolazione, pensate invece non sfruttare gli studenti negli stage”

"Mentre trovate il tempo per l'indegna intitolazione dell'aeroporto di Milano a Berlusconi, non potreste trovarlo…

17/07/2024