In alcuni Collegi dei docenti è accaduto che il Ds abbia detto che le funzioni strumentali sono state abolite dalla legge 107/2015. Ma questa è una panzana, una vera e propria sciocchezza.
La tesi della fantomatica abolizione delle funzioni strumentali scelte da parte del Collegio, starebbe nella presunzione, totalmente sbagliata, che tali funzioni rientrerebbero nel 10% dello staff dirigenziale, e quindi verrebbero scelte direttamente dal dirigente scolastico senza passare per il voto democratico dello stesso Collegio dei docenti.
Si tratta di una panzana, di una vera e propria sciocchezza, infatti non ci risulta che la legge 107/2015 abbia cancellato o reso inefficace l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. Semmai la legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 78, il rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Per cui resta pienamente in vigore il comma 2 del suddetto art.33, in cui è scritto: “Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.
Per quanto riguarda invece il comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015, in cui viene disposta la “possibilità”, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, bisogna interpretarlo correttamente, tenendo conto di un contesto legislativo più ampio e attualmente ancora vigente. Infatti nell’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001, ancora oggi in vigore, si attribuiscono al Ds solo compiti organizzativi e amministrativi, ma non didattici. Per cui il dirigente scolastico può nominare quanti collaboratori vuole, entro la quota del 10% fissata dalla legge 107/2015, ai quali delegare funzioni di carattere organizzativo e gestionale, ma solo due possono essere pagate con i compensi a carico del fondo d’Istituto ai sensi dell’art.88 lettera f) del CCNL scuola.
Ma c’è di più al riguardo di chi viene retribuito con il fondo d’Istituto per la collaborazione con il DS, questi non potranno svolgere il ruolo di funzione strumentale, infatti tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del CCNL scuola.
Per quanto attiene l’impiego, all’interno del 10% dei docenti che coadiuvano il DS, per funzioni di natura didattica, oltre a contrastare l’art.25 del D.Lgs. 165/2001, è disposto nel suddetto comma 83 della legge 107/2015 che non debbano esserci nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi sembra evidente che debbano essere docenti utilizzati su posti di potenziamento che si potranno occupare, all’interno delle loro 18 o 24 ore di servizio, di progetti, didattica di potenziamento o altro.
Altra cosa è invece il ruolo della funzione strumentale, che può essere affidata, per delibera del Collegio docenti, a qualsiasi docente ne faccia richiesta a prescindere se appartiene oppure no allo staff dirigenziale. La funzione strumentale resta retribuita come trattamento accessorio ai sensi dell’art.77 del CCNL scuola.
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