Accade così che alcuni dirigenti scolastici particolarmente ligi ritengono, a nostro avviso illegittimamente e assumendosene tutte le responsabilità, di non trattare con le RSU, in sede di contrattazione d’Istituto, le materie di cui all’art. 6, lettere h); i) ed m) del CCNL scuola 2006-2009, in quanto secondo loro questa è materia di organizzazione del lavoro del personale scolastico, dall’entrata in vigore della legge n.150/2009, tocca esclusivamente alle decisioni insindacabili del dirigente.
In sostanza alcuni dirigenti scolastici e le associazioni che li rappresentano, sostengono che l’organizzazione del lavoro del personale scolastico è una prerogativa esclusiva del dirigente scolastico, che ha solo l’obbligo di informare le rappresentanze sindacali, ma non deve contrattare su questa materia. Secondo questa lettura i punti h); I) ed M) dell’art. 6 comma 2 verrebbero cancellati con un tratto di penna. Si tratta in particolare della modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo; criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed Ata nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. A leggere bene questi punti, non si tratta di cose di poco conto, ma di una materia che dovrebbe essere discussa e quindi contrattata tra Ds e Rsu.
L’Anp (associazione nazionale presidi), in una nota sul proprio sito, dopo la sentenza del 7 febbraio 2013, in cui il tribunale di Lucca condanna un dirigente scolastico per comportamento antisindacale per non aver contrattato i punti h) ; i) ed m) dell’art. 6 c. 2 del CCNL scuola, invita tutti i dirigenti scolastici a non andare contra legem ed ad applicare regolarmente la legge 150/2009.
In questa nota compare una curiosa esternazione dell’Anp, che dice: “ad oggi, nulla risulta immutato rispetto al passato, se non si vuole considerare stravolgente il passaggio dalla situazione di vantaggio tennistico per “6-0” a quella, altrettanto tennistica, di “6-1”, e permane quindi la assoluta prevalenza della linea interpretativa secondo cui le materie di cui alle lettere h), i) ed m) del secondo comma dell’art. 6 del Ccnl scuola non possono più essere oggetto di contrattazione”.
A parte che ci sembra irriverente per i lavoratori della scuola e per tutte le Rsu, parlare di un vantaggio tennistico, su questioni che attengono ed attentano la democrazia nel mondo del lavoro, ma poi ci verrebbe da dire: “ma quale partita di tennis sta guardando l’Anp?” Ci piacerebbe dire che la questione sui punti h), i), m) dell’art. 6 è più complessa ed articolata di come l’Anp voglia fare apparire. Non si tratta di un risultato tennistico di 6-1, ma di qualcosa di più serio che una semplice partita da tennis. Per esempio oltre il tribunale di Lucca che condanna per comportamento antisindacale il ds che non contratta secondo il dettato dell’art.6 del CCNL scuola, ricordiamo la sentenza n. 163 del 1 giugno 2011 del tribunale di Nuoro, che dichiara antisindacale il comportamento tenuto da un dirigente scolastico, per non aver effettuato la contrattazione integrativa di cui all’art. 6, lettere h, i ed m, del Ccnl 2006/2009,ma ci sono ancora le sentenze di Bologna, Nuoro, Trieste, Torino, Treviso, Napoli che invitiamo dirigenti scolastici e Rsu a rispettare integralmente il vigente Ccnl nella contrattazione integrativa 2012-2013.