Siccome non avevano superato la preselezione per essere ammesse agli scritti per frequentare il Tfa, due candidate si erano rivolte al Tar chiedendo la sospensiva, la riserva cioè a partecipare comunque alle prove scritte. E il Tar concesse loro, anche se in via cautelare ma come quasi sempre consente, di parteciparvi. E le due candidate, fra l’altro anche precarie, superarono gli scritti; fatto che ha permesso al Tar, quando si è pronunciato sul merito, di sentenziare che “il superamento di una prova scritta, ancorché successiva alla preselezione, può costituire giudizio idoneo ad assorbire il punteggio insufficiente riportato nei test preselettivi, e in tal senso allegano la precedente giurisprudenza della sezione, quella di altri tribunali e, quando si tratta di abilitazione per l’accesso a una professione priva di numero chiuso, dello stesso Consiglio di stato.”
Rimane comunque in sospeso la determinazione dell’Amministrazione che a sua volta potrebbe impugnare la sentenza con un altro ricorso.
In ogni caso, ciò che appare con evidenza è l’estrema volatilità degli strumenti preselettivi per le ammissioni ai concorsi, visto che anche la precedente scelta fatta dal Miur, quella cioè di preselezionare i candidati allo scritto sulla base dei soli titoli, come avvenne per il concorso a dirigente del 2004, risultò vulnerabile e molto fragile, tanto che tutti coloro che all’epoca chiesero la sospensiva furono accontentati e dei titoli, che dovevano predeterminare i candidati, non si tenne alcun conto.