Il prof. Ugo De Siervo, titolare dell’istituto, ha fatto presente che il divieto introdotto con l’Ordinanza ministeriale n. 126 del 20 aprile 2000 non deriva dalla necessità di tutelare la riservatezza personale. Così come disposto dalla legge n. 675 del 1996. "D’altra parte – si legge nel documento – una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l’assenza di pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti?" La ratio del provvedimento è, invece, diversa. Tanto più che il Ministero della Pubblica Istruzione è già intervenuto sull’argomento con un’apposita circolare, la n. 156 del 7 giugno 2000, con la quale ha disposto che "tale adempimento non va considerato come un atto a sé stante, di carattere meramente burocratico, ma come momento conclusivo di una continua e proficua collaborazione tra scuole e famiglie da incentivare e rendere sempre più intensa e partecipata nel futuro". In pratica il Ministero si è preoccupato di dare modo alle famiglie e agli studenti di assorbire il trauma gradualmente, evitando pericolose soluzioni di continuità nel rapporto scuola-famiglia. Anche in vista della necessità di prevenire reazioni inconsulte, che sono tutt’altro che rare durante l’età adolescenziale.