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La proclamazione dello sciopero è legittima se l’incontro di conciliazione non si tiene entro 5 giorni

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"Qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell’organizzazione sindacale- si legge nel documento- la commissione riterrà adempiuto l’obbligo dell’organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima ,sotto tale profilo, la proclamazione dello sciopero medesimo".
L’intervento dell’organo collegiale si è reso necessario per chiarire definitivamente il problema dei tempi da riservare alle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dal 2° comma dell’art. 2 della legge n. 146/90. Anche a seguito modifiche introdotte dalla legge 83/2000. In pratica, i contratti collettivi di lavoro devono prevedere idonee procedure tese a risolvere i conflitti in modo tale da arrivare allo sciopero solo in casi estremi. La delibera fissa un termine di 5 giorni per l’esperimento del tentativo di conciliazione, trascorso il quale l’organizzazione sindacale, che ne abbia fatto richiesta, può entrare in sciopero. Il contratto collettivo nazionale del comparto scuola ha recepito il dettato della legge 146/90 dedicando alla questione un apposito allegato. In particolare, allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro, le parti, di comune intesa, hanno convenuto sulla necessità che l’effettuazione di azioni di sciopero siano precedute da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione le Amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto (art. 4 dell’allegato al Ccnl 1999).

Pubblichiamo di seguito la delibera

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

(Seduta del 1 giugno 2000)

Deliberazione: Disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione

LA COMMISSIONE

in relazione all’espletamento delle procedure amministrative di conciliazione di cui all’art. 2, c. 2 della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000, adotta unanime la seguente delibera.

 CONSIDERATO

1. che l’art. 2, c. 2 della legge n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000 subordina la legittimità della proclamazione dello sciopero al previo esperimento del tentativo di conciliazione;
2. che in particolare, in mancanza di accordo valutato idoneo o di provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione, o qualora le parti non ritengano opportuno applicare le procedure specifiche concordate, la legge prevede una procedura alternativa, davanti al Prefetto o al Comune in sede locale, al Ministro del lavoro in sede nazionale;
3. che la legge non prevede un termine entro il quale tale tentativo di conciliazione deve essere esperito;
4. che è contrario alla ratio della legge e comunque all’esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente tutelato ipotizzare una dilazione eccessiva o addirittura a tempo indeterminato dello sciopero a causa della inerzia o del ritardo dell’autorità competente;

 PRECISA

che qualora l’incontro conciliativo delle parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell’organizzazione sindacale, la Commissione riterrà adempiuto l’obbligo dell’organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima – sotto tale profilo – la proclamazione dello sciopero medesimo;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica (con invito ad inviarla a tutte le Amministrazioni pubbliche), al Ministro di Grazia e Giustizia, all’ARAN, ed alle Associazioni e Confederazioni sindacali (con invito ad inviarla alle rispettive Federazioni di categoria ed associate) Confindustria, Cispel, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, UNCI, AGCI, CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse, Confetra, AGENS, ENEL, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane S.p.A., UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL, CONFSAL, CIDA CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri, ORSA, CUB;

RICHIEDE INOLTRE

ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. l), L. n. 146/1990, come innovata dalla L. n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL SEGRETARIO

 IL PRESIDENTE