Nelle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto si può essere esclusi per alcuni benefici contrattuali previsti all’art.13 del CCNI sulla mobilità.
NORMA SU ESCLUSIONE DEI DOCENTI DALLE GRADUATORIE INTERNE PER PERDENTI POSTO
La norma di riferimento per l’esclusione dei docenti dalla graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto è l’art.13 comma 2 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017 prorogato anche per l’anno scolastico 2018/2019 il 21 dicembre 2017. I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art.13 del contratto mobilità e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Quindi tra le categorie che godono del privilegio della esclusione da tali graduatorie ci sono i docenti non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) e i docenti emodializzati. Inoltre vengono esclusi da detta graduatoria i disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, il personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) e il personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94. Vengono anche esclusi i docenti che assistono il coniuge o il figlio con disabilità o anche i figli referenti unici che si prendono cura dei genitori disabili e in stato di gravità. Bisogna ricordare che per quest’ultima categoria, ovvero quella del punto IV del comma 1 dell’art.13 del CCNI mobilità, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito, ma se la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV verso scuole o ambito del comune in cui risiede l’assistito. Infine vengono esclusi anche i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali. Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
IL CASO DELLA DOCENTE BISOGNOSA DI CURE CONTINUATIVE
Ci viene segnalato un curioso caso di una Dirigente Scolastica di un Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria, che ogni anno esclude una docente dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, perché bisognosa di cure continuative presso la struttura ospedaliera della città in cui è ubicata la scuola, ma poi non si pone alcun problema a mandare la stessa docente per dieci giorni in America ad accompagnare un gruppo di studenti. In buona sostanza la Ds applica correttamente la norma contrattuale dell’art.13 comma 2 del CCNI mobilità escludendo la docente bisognosa di cure continuative, ma poi ignora, anche in termini di sicurezza per la salute della docente e per la vigilanza dei ragazzi, la grave patologia della docente mandandola dall’altra parte del globo per 10 giorni. I docenti di quella scuola sono rimasti attoniti a vedere che la docente è bisognosa di cure continuative, ma a convenienza.