La libertà di insegnamento è garantita dall’art. 33 della Costituzione che, al primo comma, recita: «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».
L’espressione contenuta nell’art. 33 della Costituzione significa che «non esistono né arte né scienza ufficiale o di stato» (in questo senso si è pronunziata la Corte Costituzionale già nella sentenza n. 77 del 1964 ).
Inoltre al punto 6 della carta dei servizi della scuola si scrive: “La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rapporto con gli allievi i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti”.
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