Ricordiamo la proposta di legge Carrocci ed altri: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici” (Atto Camera 3963) presentata il 5/7/2016. Tale proposta, che lascia perplessi nella modifica dell’ art. 13 del Dlgs 81/08, dice: “ Al Dlgs 81/08 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’art. 13, dopo il c.7 è aggiunto il seguente: 7-bis Nelle sedi dell’istituzione scolastica la vigilanza spetta al DS solo per i rischi attinenti all’attività scolastica;
- all’art. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis Per le sedi delle istituzioni scolastiche la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano in via esclusiva all’Ente Proprietario”.
A tal riguardo si ricorda che l’art. 13 del Dlgs 81/08 individua gli organi di vigilanza, che hanno titolo ad effettuare le ispezioni nei luoghi di lavoro, impartire le prescrizioni e infliggere le sanzioni (ASL, VVF, ecc.).